Corte di cassazione civile sez. un., 17 aprile 2014, n. 8928

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
anni diciotto. La condotta che, non essendo sussumibile
nelle fattispecie astratte previste dall’art. 9 bis, si concreti
nel gareggiare in velocità con veicoli a motore, costituisce
illecito penalmente rilevante ed è punita con una sanzione
meno grave. La violazione del divieto di gareggiare in ve-
locità è, altresì, sanzionata come illecito amministrativo
dall’art. 141, comma 9, cod. strada.
2.5. Così delineato il quadro normativo di riferimento,
per risolvere la questione posta dal ricorrente, che lamen-
ta l’erronea sussunzione della sua condotta nell’ambito
di operatività dell’art. 9 ter cod. strada anziché in quello
dell’art. 141, comma 9, cod. strada, è necessario in primo
luogo stabilire se i due illeciti possano concorrere. Ana-
logamente a quanto previsto dall’art. 9, comma 8 (fuori
dei casi ...), che consente l’irrogazione della sanzione
amministrativa a chi organizzi competizioni sportive su
strada non autorizzate purché la condotta non concreti
violazione dell’art. 9 bis, il tenore letterale dell’art. 141,
comma 9 (salvo quanto previsto ...), consente di escludere
il concorso tra l’illecito amministrativo ivi sanzionato e
l’illecito penale contemplato dall’art. 9 ter, nel caso in cui
la gara si svolga tra veicoli a motore.
2.6. In quest’ultima ipotesi, la condotta, la cui pericolo-
sità è desumibile in generale anche per l’illecito ammini-
strativo dal fatto che chi gareggia in velocità utilizza la
sede stradale in maniera impropria rispetto alla f‌inalità di
circolazione, è stata conf‌igurata dal legislatore come ipo-
tesi delittuosa, non potendosi escludere che tale condotta
sia assistita, oltre che dalla consapevolezza dell’agente di
porsi in una situazione pericolosa per la sicurezza strada-
le, anche dalla volontà di assumere tale rischio.
2.7. Va, poi, ricordato che il concorso tra fattispecie
penali e violazioni amministrative è disciplinato dal
principio di specialità, ai sensi dell’art. 9 della legge 24
novembre 1981, n. 689 e che in caso di concorso tra di-
sposizione penale incriminatrice e disposizione ammini-
strativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve
trovare applicazione esclusivamente la disposizione che
risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra
le rispettive fattispecie astratte (Sez. un., n. 1963 del 28
ottobre 2010, dep. 21 gennaio 2011, PG in proc. Di Lorenzo,
Rv. 248722; Corte Cost. n. 97 del 3 aprile 1987; Corte Cost.
n. 287 del 4 novembre 2011). La fattispecie astratta della
gara in velocità tra veicoli a motore contiene, rispetto al-
l’identica fattispecie di illecito amministrativo, l’elemento
specializzante dell’utilizzo di un veicolo a motore, che
pone l’art. 9 ter in rapporto di specialità unilaterale per
specif‌icazione rispetto all’art. 141, comma 9, cod. strada,
imponendo conseguentemente l’applicazione della sola
sanzione penale, qualora la gara in velocità si svolga tra
conducenti di veicoli a motore.
2.8. La Corte territoriale non si è, peraltro, limitata a
confermare la pronuncia di primo grado, ma si è soffermata
a descrivere la condotta di guida dell’imputato, concretata
non solo dall’eccesso di velocità ma dall’aver aff‌iancato
ripetutamente ed aver sorpassato l’altra autovettura, con-
dotta da un amico, così evidenziando la sussistenza degli
elementi costitutivi dell’ipotesi delittuosa contestata e,
in particolare, la condotta del conducente di un veicolo a
motore, entrato in competizione con altro conducente, e
la consapevole comunanza di scopo agonistico, ancorchè
non inquadrabile in un contesto organizzativo.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Deve rilevarsi, in particolare, che le doglianze
difensive qui proposte fanno generico riferimento al con-
tenuto della decisione impugnata e costituiscono, nella
sostanza, eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti
ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata
ovvero a travisamento della prova, ma risultano dirette
a censurare le valutazioni operate dal giudice di merito.
Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura
degli atti probatori, per pervenire ad una diversa inter-
pretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva
del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede
di legittimità perché in violazione della disciplina di cui
all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. IV, n. 31064 del 2 luglio
2002, P.O. in proc. Min. Tesoro, Rv. 222217; Sez. I, n. 10527
del 12 luglio 2000, Cucinotta, Rv. 217048; Sez. un., n. 6402
del 30 aprile 1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. un., n. 930
del 13 dicembre 1995 (dep. 29 gennaio 1996 ), Clarke, Rv.
203428).
3.2. Le censure mosse dal ricorrente si scontrano, pe-
raltro, con il dato testuale della sentenza impugnata che,
alle pagg.2 e 3, ha espressamente argomentato in merito
all’attendibilità della testimonianza degli agenti di polizia
giudiziaria.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con
condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 17 APRILE 2014, N. 8928
PRES. ADAMO – EST. DI BLASI – P.M. CENICCOLA (CONF.) – RIC. ETR ESAZIONE
TRIBUTI S.P.A. (AVV. DAMASCELLI) C. PETRONELLI
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Oppo-
sizione y Competenza y Giudice ordinario y Fattispe-
cie in tema di opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni
applicative di sanzioni per violazioni del Codice
. La cognizione delle opposizioni alle ordinanze - in-
giunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle
norme che disciplinano la circolazione stradale è at-
tribuita dall’art. 205 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285
all’autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la
conf‌igurabilità di una competenza del giudice tributario
trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uff‌ici
f‌inanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni
non aventi natura f‌iscale, per cui la controversia non ha
ad oggetto l’esercizio del potere impositivo, sussumibile
nello schema potestà-soggezione, bensì un rapporto,
che implica un accertamento meramente incidentale.
(nuovo c.s., art. 205; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22;
l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis) (1)

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