Corte di cassazione civile sez. V, 20 dicembre 2013, n. 28532

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giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ricolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per
concedere la precedenza al veicolo favorito, V. in tal senso
anche Sezione IV, 19 settembre 2002, ric. parte civile Stea
in proc. Cassano).
Tali principi applicabili nella fattispecie in esame,
comportano l’infondatezza della avanzata doglianza.
Quanto al comportamento di guida di B. ed in parti-
colare alla circostanza che questi non aveva decelerato
nonostante la presenza dell’autoambulanza la Corte ter-
ritoriale ha posto in rilievo con motivazione che appare
logica e congruamente articolata come S. non impegnava
un incrocio nel quale la presenza di un mezzo favorito è
di norma avvertibile dagli altri utenti con poco sforzo,
ma proveniva da uno sbocco privato e come detto sbocco
non era comunque facilmente visibile in quanto il punto
di provenienza non era sede viaria, ma un luogo chiuso
con accesso su un marciapiede alberato in cui, sebbene la
distanza fra gli alberi non fosse tale da ostruire la visuale,
si schiudeva comunque per il veicolo in transito sulla pub-
blica via una profondità di sguardo ben più limitata.
Va in proposito ricordato che, per assunto pacif‌ico, la
ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica
e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singo-
li utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative
responsabilità, determinazione dell’eff‌icienza causale di
ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di meri-
to ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono
sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata
motivazione.
La lettura della motivazione della sentenza impugnata
sfugge alle censure di illogicità articolate dal ricorrente,
giacché ricostruisce con motivazione corretta le modalità
dell’incidente stradale in termini coerenti con l’addebito
di colpa generica e specif‌ica formulato nei confronti del
Saravini. E ciò fa attraverso la dettagliata descrizione
della dinamica del sinistro come ricavata dalle deposizioni
testimoniali e dalle conclusioni della perizia d’uff‌icio.
Con riferimento alle ulteriori doglianze è suff‌iciente
in proposito ricordare che non è fondata la denuncia di
carenza della motivazione della sentenza argomentata
sulla mancanza di un’esplicita pronuncia su una qualsiasi
deduzione difensiva, giacché la regola della “concisa espo-
sizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è
fondata”, enunciata dall’art. 546, comma l, lettera e), del
c.p.p., rende non conf‌igurabile il vizio allorquando nella
motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle
ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convin-
cimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi
implicitamente disattese perchè del tutto incompatibili
con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni
giuridiche sviluppate. In altri termini, nella motivazione
della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere
un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e
a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo invece suff‌iciente che, anche at-
traverso una valutazione globale di quelle deduzioni e
risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni
che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando
di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso
devono considerarsi implicitamente disattese le deduzio-
ni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
In particolare, il giudice d’appello non ha l’obbligo di pro-
cedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice
che ritenga convincenti ed esatti, purché dimostri, anche
succintamente, di avere tenuto presenti le doglianze del-
l’appellante e di averle ritenute prive di fondamento. In
tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di
quella d’appello, fondendosi, si integrano a vicenda, con-
f‌luendo in un risultato organico ed inscindibile al quale
occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione (v. sezione VI, 24 ottobre 2003,
Gervasi ed altro). Esula, infatti, dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazio-
ne è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza
che possa integrare vizio di legittimità la mera prospetta-
zione da parte del ricorrente di una diversa valutazione
delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass.,
sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone) (da ultimo, Cass., sez.
17 febbraio 2003, parte civile Spinelli in proc. Vilella ed
altro); questo valendo, in particolare, relativamente alla
valutazione sull’attendibilità e valenza dei mezzi di prova
posti a fondamento della decisione.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art.
616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 20 DICEMBRE 2013, N. 28532
PRES. CAPPABIANCA – EST. CRUCITTI – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. AG. ENTRATE
(AVV. GEN. STATO) C. BRANCIFORTI
Tributi (in generale) y Esenzioni ed agevolazioni
(benef‌ici) y Credito y Acquisto di veicolo y Credito
di imposta, previsto dall’art. 8 L. n. 388/2000, per
l’intero costo y Condizioni y Strumentalità esclusiva
all’esercizio dell’impresa y Prova y Onere del con-
tribuente.
. L’acquisto di un veicolo si conf‌igura come investimen-
to agevolabile per l’intero costo ai f‌ini del credito di im-
posta previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 solo se, in applicazione del criterio del rapporto
di inerenza previsto dagli artt. 75 (nella numerazione
vigente “ratione temporis”) e 121 bis (ora 164) del
TUIR, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n.
917, il contribuente ne dimostri l’esclusiva strumenta-
lità all’esercizio dell’impresa. (l. 23 dicembre 2000, n.
388, art. 8; c.c., art. 2697; d.p.r. 22 dicembre 1986, n.
917, art. 75; d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 121 bis;
(1) Nel senso che il benef‌icio del credito d’imposta per nuovi inve-
stimenti, previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è
riferito specif‌icamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi,

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