Corte di cassazione civile sez. VI, 12 marzo 2014, n. 5703

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giur
Arch. loc. e cond. 4/2014
LEGITTIMITÀ
principio desumibile dall’articolo 45 l. fall. secondo cui “le
formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi,
se compiute dopo la dichiarazione di fallimento, sono sen-
za effetto rispetto ai creditori”.
È vero che la problematica in questione è resa peculia-
re, nell’esecuzione concorsuale, dalla previsione dell’arti-
colo 80 l. fall., secondo cui il fallimento del locatore non
scioglie il contratto di locazione nel quale subentra il cu-
ratore; ma tale previsione deve essere interpretata, sulla
base delle predette considerazioni generali e sistematiche,
nel senso che il subentro ope legis nel contratto si verif‌ica
solo “se” e “nei limiti in cui” quest’ultimo risulti apponibile
alla massa dei creditori. Nel caso di specie, il contratto
(debitamente registrato) è opponibile ai creditori sotto il
prof‌ilo della data certa anteriore al fallimento ex articolo
2704 c.c., non anche sotto il prof‌ilo del vincolo di durata
ultranovennale richiedente per legge, quale condizione
di generale opponibilità, l’ ulteriore incombente della tra-
scrizione ex articolo 2643 n. 8 c.c.
A nulla dunque rileva né che il curatore abbia nella
specie esperito il rimedio tipicamente contrattuale della
licenza per f‌inita locazione (rimedio correttamente adito,
essendo pacif‌ico che egli sia subentrato nel contratto in
quanto tale, senza con ciò risultare peraltro assoggettato
al vincolo di durata ultranovennale); né che l’ineff‌icacia
del vincolo in questione possa essere fatto valere anche
dall’acquirente dell’immobile locato in sede di liquida-
zione fallimentare (non precludendo tale eventualità il
diritto della massa dei creditori, per il tramite del cura-
tore, di acquisire e porre in vendita l’immobile locato in
stato di libertà e, per ciò soltanto, di maggiore appetibilità
commerciale).
Queste considerazioni sono state del resto già afferma-
te da vari precedenti di legittimità.
Se è vero - come osservato dal Romanelli - che Cass. n.
111 del 9 gennaio 2003 si è pronunciata in una fattispeci e
non perfettamente collimante con la presente, perchè
relativa all’opponib ilità della locazione ultranovennale
all’aggiudicatario dell’immobile locato e non ai creditori,
altrettanto indubbio è che il principio di inopponibilità è
stato dalla decisione in esame f ondato su considerazi oni
ritenute espres samente valevoli anche per i creditori
concorrenti; là dove è stato affermato che: “l’inopponi-
bilità all’aggiud icatario della locazione ultranoven nale
non trascritta è correlata, del resto, alla inopponibilit à
della stessa locazione ai creditori pignoranti ed ai credi-
tori intervenuti nel l’esecuzione, ai sensi dell’art. 291 5, 2°
comma c.c., applicabile anche al fallimento in conside-
razione della equivalenza al pignor amento del vincolo di
indisponibili tà che con l’apertura della procedura investe
i beni del fallito (art. 42 l . fall.). Tale inopponibi lità, per
sua stessa natura, non può conoscere limiti derivanti da
un non prospettabile obbligo dei creditori di rispettare la
locazione. Conclusioni diverse non possono giustif‌icarsi
in relazione all’art. 80, l comma l. fall., secondo cui “il
fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scio-
glie il contratto di locazione d’immobili, ma il curatore
subentra nel contratto”. Infatti, il subentro ex lege del
curatore è subordinato alla opponibilità del contratto
di locazione ed ha luogo nei limiti di tale opponibilità.
Pertanto, nel caso di locazione ultranovennale, avente
data certa ma non trascritta, il curatore subentra in una
locazione opponibile alla procedura nei limiti dei nove
anni”.
Identico principio è stato poi ribadito da Cass. 8 feb-
braio 2008 n. 3016, secondo cui: “In tema di locazione
d’immobile avente durata ultranovennale, ai sensi dell’art.
80 legge fall., il fallimento del locatore non scioglie il con-
tratto, subentrando il curatore nella identica posizione
contrattuale del fallito, purché la locazione sia opponibile
alla massa dei creditori ex art. 45 legge fall. (Il principio è
stato affermato dalla S.C. con riguardo alla locazione di un
fondo stipulata f‌ino all’esaurimento delle cave esistenti,
senza che il contratto fosse stato trascritto, derivandone
che legittimamente alla scadenza del novennio dalla sti-
pulazione il curatore poteva farne valere l’ineff‌icacia per il
periodo eccedente tale limite temporale)”.
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
20 luglio 2012 n.140. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 12 MARZO 2014, N. 5703
PRES. FINOCCHIARO – EST. AMENDOLA – RIC. PIZZOLLA (AVV. MASSARA) C. DE
ANGELIS (N.C.)
Competenza civile y Competenza per territorio y
Avvocato y Giudizio di accertamento del credito da
emolumenti professionali y Uff‌icio giudiziario adìto
per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la
propria opera y Rapporto con il foro del consuma-
tore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u) D.L.vo n.
206/2005 y Prevalenza di quest’ultimo y Sussistenza
y Fondamento.
. La competenza dell’uff‌icio giudiziario di merito adìto
per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la pro-
pria opera, sancita dall’art. 14, comma secondo, D.L.vo
1° settembre 2011, n. 150 è destinata a cedere di fronte
a quella del foro del consumatore, la cui specialità
prevale sulla specialità della disposizione menzionata.
Ne consegue che, qualora il cliente dell’avvocato sia
qualif‌icabile come “consumatore” (essendo una per-
sona f‌isica che agisce per scopi estranei all’attività im-
prenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta), il giudice territorialmente com-
petente a conoscere la domanda di emissione del de-
creto ingiuntivo è quello di residenza di quest’ultimo.
(Mass. Redaz.) (d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 14;
d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206, art. 33) (1)
(1) Cfr. la citata Cass. civ. 9 giugno 2011, n. 12685, in Resp. Civ. e
Prev. 2013, 1, 201 con nota di BRUNO.
La sentenza in epigrafe viene riportata per gli aspetti di interesse
(essendo il condominio - com’è noto - soggetto alle regole dettate per
il consumatore).

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