Corte di appello civile di firenze sez. ii, 28 marzo 2013, n. 100

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giur
Arch. loc. e cond. 6/2013
MERITO
canone ma solo vieta di perseguire lo scopo di neutralizzare
gli effetti eccedenti i limiti della svalutazione monetaria.
Una volta stabilito che tal elusione non sussista non si
rinvengono effettive motivazioni giuridiche che permetta-
no di giustif‌icare la validità dei contratti transattivi e non
di quelli modif‌icativi.
La Suprema Corte àncora la sua motivazione a (pre-
sunte) esigenze di salvaguardia della parte debole, che la
inducono a compiere una lettura della norma di cui all’art.
79 in termini di nullità di protezione in realtà non rispon-
dente al suo dettato letterale.
Ma non convince neanche il richiamo a siffatte esigen-
ze di salvaguardia fondate sull’indimostrato presuppo-
sto di una “posizione del conduttore indubbiamente più
debole rispetto a quella del locatore, a causa degli oneri
e delle diseconomie normalmente inerenti all’esigenza di
spostare la sede dell’attività (per effetto di un’eventuale,
incombente disdetta, o per altro)”.
Al contrario, deve ritenersi invece che il conduttore,
titolare di un rapporto che gli consente di detenere l’im-
mobile per la durata di sei anni ulteriormente prorogabili,
è assolutamente libero di accettare o meno la richiesta di
aumento del canone avanzata dal locatore nel corso del
rapporto medesimo, non potendo subire alcun pregiudizio
dalla mancata adesione alla detta richiesta (in questo
senso in precedenza v. Cass. 11402/93).
E comunque le giustif‌icazioni adottate dalla suprema
Corte vanno ben oltre una pur plausibile interpretazione
evolutiva per sfociare in una inammissibile interpreta-
zione in contrasto con la lettera della legge e degli stessi
ricordati principi generali in tema di autonomia contrat-
tuale che non tollerano deroghe in mancanza di esplicita
previsione normativa in contrario.
Chiarito quanto sopra ritiene questa Corte che l’accordo
modif‌icativo recante la data dell’1 aprile 2009 col quale è
stato variato in aumento il canone stabilito (già a scaletta)
nel contratto locativo recante la data del 30 marzo 2009
(che stabiliva altresì l’inizio della locazione ad uso diverso
di un immobile, destinato alla lavorazione di confezioni
per neonato, per l’1 aprile 2009), contrariamente a quanto
affermato dal primo giudice, non può ritenersi nullo ex art.
79 L. 392/78, così come non lo era la stessa previsione di un
canone frazionato concordata il giorno prima.
In quest’ultimo il canone era stato pattuito in euro
1.600,00 mensili con aggiornamento Istat annuale al 75%
e che “al solo f‌ine di agevolare la crisi economica attua-
le” veniva previsto con decorrenza dall’1 aprile 2009 un
ammontare di euro 1.100,00 più iva e dall’1 aprile 2012 di
euro 1.300,00 e quindi dall’1 aprile 2013 di euro 1.600,00
sempre più iva.
Con l’accordo di modif‌ica del giorno successivo si legge
che le parti nel confermare ogni altra statuizione e con-
siderato che nonostante la rilevante superf‌icie del locale
concesso era stato concordato il canone di euro 1.100,00,
convenivano di modif‌icare il contratto del 15 marzo 2009
(indicato con data diversa da quella del 30 marzo 2009,
circostanza peraltro priva nella specie di concreto rilievo)
e sempre al “f‌ine di agevolare la crisi economica attuale”
concordavano un canone dall’1 aprile 2009 al 31 marzo
2010 di euro 1.590,00 oltre iva e poi per i successivi anni
sempre frazionato in aumento sino a giungere a quello di
euro 2.280,00 dall’1 aprile 2013.
L’aumento così concordato né risulta elusivo - né ex se
né rispetto al canone pattuito in sede di originaria stipu-
la - dell’art. 32, L. 392/78 poiché il previsto aumento non
aveva lo scopo di neutralizzare gli effetti eccedenti i limiti
della svalutazione monetaria in precedenza stabiliti, ma,
del tutto indipendentemente dalle variazioni connesse
al potere di acquisto della moneta, è stato pur sempre
ancorato a predeterminati elementi incidenti sull’equili-
brio economico del sinallagma contrattuale e legato a una
giustif‌icata riduzione del canone per un limitato periodo
iniziale, senza che neanche di per sé, come accennato,
la pattuizione (anche se isolatamente letta) incorra nel
divieto di cui al più volte citato art. 32.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, in rifor-
ma dell’impugnata sentenza, va rigettata l’opposizione
proposta dagli odierni appellati e confermato il decreto
ingiuntivo emesso; e ciò anche nei confronti dell’appellata
Calandrino Fiorella in proprio (così rigettandosi l’appello
incidentale sul punto) poiché la stessa ha sottoscritto
la scrittura modif‌icativa (confermando ogni precedente
accordo ad eccezione delle variazioni concordate) nella
qualità di amministratore della Bimbo S.r.l. così come an-
che avvenuto nella precedente pattuizione (in cui si ob-
bligava quale f‌ideiussore), coincidendo la persona f‌isica
con quella del socio amministratore.
Inf‌ine gli altri motivi di appello incidentale (restituzio-
ne delle somme versate in eccedenza e erronea compensa-
zione delle spese in primo grado) rimangono logicamente
assorbiti dall’accoglimento dell’appello principale.
Le spese del doppio grado, in virtù del principio della
soccombenza, vanno poste a carico degli odierni appellati e
liquidate come in dispositivo ai sensi del nuovo D.M. 140 del
20 luglio 2012, che ai sensi dell’art. 41 trova applicazione per
le “liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”, ove a
quella data non sia stata ancora completata la prestazione
professionale ed ancorché la stessa abbia avuto inizio e si sia
in parte svolta nel vigore della abrogate tariffe professionali
(cfr. sez. un., n. 17406 del 12 ottobre 2012). (Omissis)
CORTE DI APPELLO CIVILE DI FIRENZE
SEZ. II, 28 MARZO 2013, N. 100
PRES. RIVIELLO – EST. D’AMICO – RIC. S.M. E K SRL (AVV.TI PASSALEVA, RADICI
E CUGNO GARRANO) C. CARLSBERG HORECA SRL (AVV.TI CALAMANDREI E
TOVAZZI)
Recesso del conduttore y Gravi motivi y Conf‌igu-
rabilità y Crisi aziendale y Fattispecie.
. Tra i gravi motivi previsti dall’art. 27, comma 8, L.
n. 392/78 che consentono al conduttore, indipenden-
temente dalle previsioni contrattuali, di recedere in
qualsiasi momento dal contratto, rientra anche un non
preventivabile andamento della congiuntura economica

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