Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' nonche' all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2< e 3> categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazion...

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 agosto 2005 Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di

detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' nonche' all'impiego

e al trasporto degli altri esplosivi di 2™ e 3™ categoria, ai sensi

dell'articolo 8, comma 1, del

27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla

31 luglio 2005, n. 155.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente l'art. 8, comma 1, che demanda al Ministro dell'interno di disporre, con proprio decreto, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli altri esplosivi di 2™ e 3™ categoria; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva n. 93/15/CEE del 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile; Letto l'art. 11 della predetta direttiva n. 93/15/CEE, che consente, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica l'adozione, nel rispetto del principio di proporzionalita', di misure necessarie per la limitazione della circolazione di esplosivi o di munizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito degli stessi; Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attivita' produttive, in data 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ed in particolare l'art. 17, che, modificando l'allegato C al regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada ´A.D.R.ª, per ferrovia ´R.I.D.ª, per via aerea

´I.C.A.O.ª, per mare ´I.M.Oª e nelle acque interne ´ADNRª; Visto il capitolo 8.4 ´Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoliª del decreto 2 settembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, e' stato recepito l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR)...

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