DECRETO 3 febbraio 2011 - Determinazioni in materia di credito ai consumatori. (11A01408)

Sezione I


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

Visto il Capo II («Credito ai consumatori») del Titolo VI del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB), come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, in particolare:

  1. l'art. 1121, comma 3, del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire le modalita' di calcolo del TAEG;

  2. l'art. 122, comma 4, del TUB, ave e' previsto che alle dilazioni di pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente e, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, la disciplina del Capo II del TUB si applica solo in parte, nei casi stabiliti dal CICR;

  3. l'art. 123, comma 2, del TUB, secondo cui la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione;

  4. l'art. 124, comma 7, del TUB, che affida alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, l'attuazione della disciplina sugli obblighi precontrattuali dei finanziatori, con riferimento alle caratteristiche delle informazioni precontrattuali, ai chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, nonche' agli obblighi specifici o derogatori da osservare in determinati casi;

  5. l'art. 124-bis, comma 3, del TUB, che demanda alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica del merito creditizio del consumatore;

  6. l'art. 125, comma l, del TUB, che prevede l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle garantite ai finanziatori italiani e affida al CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle condizioni di accesso;

  7. l'art. l25-bis del TUB, contenente la disciplina dei contratti di credito e delle relative comunicazioni, il quale:

    al comma 1 prevede che la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individui le informazioni e le condizioni da includere nei contratti di credito;

    al comma 4 stabilisce che la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, determina i contenuti e le modalita' delle comunicazioni periodiche al consumatore in merito allo svolgimento del rapporto di finanziamento;

  8. l'art. 125-septies, comma 2, del TUB, ove e' prevista una comunicazione al consumatore dell'avvenuta cessione del credito, secondo le modalita' definite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR;

  9. l'art. 125-octies, comma 3, del TUB, che prevede, per il caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il diritto del consumatore di ricevere una comunicazione sullo sconfinamento e affida alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, la fissazione del termine di invio della comunicazione e dei criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento;

  10. l'art. 125-novies, comma 3, del TUB, che demanda al CICR la disciplina dell'obbligo dell'intermediario del credito di comunicare al finanziatore l'eventuale compenso dovutogli dal consumatore ai fini del calcolo del TAEG;

    Visti i Capi I («Operazioni e servizi bancari e finanziari») e III («Regole generali e controlli») del Titolo VI del TUE, come sostituiti dal medesimo decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, in particolare:

  11. l'art. 116, comma 3, del TUB, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicita' delle operazioni e dei servizi;

  12. l'art. 118, comma 2, del TUB, ove e' previsto che nei rapporti al portatore la comunicazione al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e' effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR;

  13. l'art. 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalita' delle comunicazioni periodiche alla clientela;

  14. l'art. l20-bis del TUB, che demanda al CICR l'individuazione dei casi in cui al cliente puo' essere chiesto un rimborso delle spese relative a servizi aggiuntivi da lui richiesti in occasione del recesso da un contratto a tempo indeterminato;

  15. l'art. 127 del TUB, il quale:

    al comma 1 attribuisce alle Autorita' creditizie il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni al fine di promuovere la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela;

    al comma l-bis prevede che le norme del titolo VI del TUB si applichino ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112 secondo quanto stabilito dal CICR;

  16. l'art. 127-bis del TUB, che demanda al CICR la definizione dei limiti e delle con- dizioni in presenza dei quali nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati puo' essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria;

    Vista la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;

    Considerata la necessita' di dare attuazione alle nuove previsioni del TUB in materia di credito ai consumatori, in conformita' alla direttiva 2008/48/CE,E. e di adeguare la disciplina di trasparenza adottata nel 2003 alle innovazioni intervenute successivamente e alle modifiche apportate dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

    Ritenuto che l'obiettivo di assicurare l'organicita' e la coerenza della disciplina di trasparenza richiede il coordinamento delle disposizioni di attuazione del Capo II del Titolo VI del TUB con quelle adottate ai sensi degli altri Capi del medesimo Titolo VI;

    Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;

    Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento all'attuazione dell'art. 25, comma l, del TUB;

    Ritenuta l'urgenza di provvedere,e; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

    Decreta:

    Art. 1

    Finalita' e principi generali l. La presente sezione d'attuazione al Capo II del Titolo VI del TUB. In armonia con le regole e gli obiettivi del diritto...

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