Determinazione del valore commerciale di un veicolo danneggiato da sinistro stradale

AutoreSusanna Mambretti
CaricaConsigliere d'amministrazione Studio Mambretti & Partners srl, membro del Consiglio direttivo regionale AICIS della Lombardia, perito assicurativo in Milan
Pagine741-742
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Dottrina
DETERMINAZIONE DEL VALORE
COMMERCIALE DI UN VEICOLO
DANNEGGIATO DA SINISTRO
STRADALE (**)
di Susanna Mambretti (*)
Nella quotidiana attività d’accertamento e stima o di
liquidazione di danni conseguenti alla circolazione stra-
dale, capita spesso di dover determinare il valore commer-
ciale di un veicolo.
Differenti sono le attenzioni e considerazioni da farsi
nelle diverse tipologie di sinistro.
Quando si opera in ambito di polizze Kasko, furto o in-
cendio e quindi in CVT, trattandosi di garanzie dirette, il
riferimento da utilizzare viene indicato direttamente dalla
polizza, la quale, nel def‌inire un mercuriale e/o un valore
di riferimento, può anche modif‌icare le norme generali
che il mercuriale adotta.
L’esempio emblematico sono i contratti nei quali viene
fatto richiamo alle pubblicazioni Eurotax, ma nel contratto
si dice che il valore del bene assicurato sarà determinato
dalla media tra la pubblicazione gialla (vendita) e quella
blu (acquisto), sebbene nella prefazione dei due “libretti”
sia sottolineato che la pubblicazione da utilizzare in am-
bito assicurativo o giudiziale sia quella gialla, in quanto le
quotazioni del listino blu sono riservate ai commercianti.
Inoltre, in caso di polizze dirette, salvo il caso di “stima
accettata per iscritto” (c.c. 1908/2°), negli anni successivi
al primo, il riferimento rimarrà la rivista individuata nel
contratto e gli unici eventuali “aggiustamenti” sul valore
potranno essere quelli indicati nella prefazione del mer-
curiale di riferimento, salva diversa regolamentazione sta-
bilita direttamente nel contratto.
Il contratto potrebbe anche non prevedere uno specif‌i-
co riferimento ad un mercuriale e fare riferimento gene-
ricamente al “valore commerciale”; in questo caso per la
valutazione del valore al momento del sinistro si dovranno
adottare i criteri che vedremo in calce per la corretta de-
terminazione del valore, ma rimarremmo comunque in un
ambito prettamente contrattuale.
In ambito di responsabilità civile invece, il “debito” che
si deve accollare il responsabile nel momento in cui dan-
neggia un bene, è il ristoro di quella specif‌ica cosa, e que-
sto si realizza laddove economicamente ragionevole (cioè
non eccessivamente oneroso per il debitore), attraverso la
riparazione; mentre laddove la riparazione risulti antieco-
nomica, il ristoro avverrà (per equivalente) attraverso la
corresponsione di un capitale che permetta la sostituzione
del mezzo danneggiato con un veicolo equivalente.
Il bene di riferimento è il bene che era utilizzato dal
danneggiato, che pertanto va considerato come utilizzato-
re del “bene fungibile” e non come il venditore del mezzo.
Nel risarcimento dei danni rientranti nella disciplina
dell’RCA, la determinazione del valore commerciale è,
possiamo dire, “meno rilevante” nel momento in cui ci si
trovi a risarcire un danno rientrante nei limiti di economi-
cità, sebbene l’applicazione della percentuale di degrado
tecnico-commerciale (1) subìto dal bene in conseguenza
delle riparazioni effettuate vada applicata allo specif‌ico
valore commerciale del bene danneggiato.
L’individuazione del corretto valore commerciale ri-
sulta estremamente importante per determinare l’esatto
importo sul quale ragionare per la determinazione dell’ec-
cessiva onerosità della riparazione in forma specif‌ica per
il debitore.
Vi sarà verosimilmente sempre una forbice di valori a
seconda che si pensi a ciò che potrebbe realizzare il pro-
prietario nel momento in cui volesse vendere il suo mezzo
(magari senza particolare urgenza) ed il costo che invece
dovrebbe sborsare qualora volesse sostituire il suo mezzo
danneggiato con altro avente le medesime caratteristiche
del suo e con urgenza.
Da quanto sopra deduciamo che nel caso di un danno
da circolazione che interessi un veicolo e che ne determi-
ni la non conveniente riparabilità, l’unico valore che ha
un senso considerare è il valore di acquisto di un veicolo
quanto più “uguale” possibile, cioè con caratteristiche non
solo di marca, motorizzazione, modello, versione ed alle-
stimenti analoghi, ma con analogo stato d’uso e manuten-
zione e fungibilità.
Ma che cos’è il valore commerciale? Molto banalmen-
te possiamo def‌inirlo come il punto d’incontro tra la do-
manda e l’offerta. Quindi il valore di un bene è il prezzo al
quale è possibile che il bene sia rispettivamente venduto
o scambiato.
Nell’odierno mercato gli scambi avvengono in percen-
tuale sempre più elevata tra privati e sempre di più attra-
verso l’utilizzo di canali web, dove s’incontrano domanda
ed offerta, con valori di scambio che risultano riferiti allo
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016

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