Determinazione delle quote previste dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanita' (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si e' provveduto a fissare per il 2003 la compartecipazione regionale all'I.V.A, nella misura del 38,69 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2001, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2003, rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote cosi' come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni hanno concordato nuovi criteri di ripartizione per superare le criticita' rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato presso il TAR Lazio;

Visto...

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