Decreto del giudice delegato per la determinazione della quota dei guadagni del fallito da non comprendersi nell'attivo fallimentare (art. 46 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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Tribunale civile di . . . Sezione fallimentare

Il giudice delegato, letta l'istanza del curatore del fallimento n . . . di . . . per la determinazione della quota di retribuzione del fallito da sottrarsi all'attivo fallimentare per il mantenimento suo e della propria famiglia; ritenuto che l'importo destinato al mantenimento del fallito unitamente a quello della sua famiglia (coniuge in attesa di occupazione e figli minorenni a carico) non puÚ essere inferiore a euro . . . considerando altresÏ l'incidenza delle spese fisse per l'abitazione (canone di locazione e oneri accessori); ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, ultimo comma, L.F.

Determina in euro . . . mensile l'importo occorrente per il mantenimento del fallito e della sua famiglia da non comprendere...

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