DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. 197 - Determinazione dei tassi agevolati per l'edilizia residenziale

Coming into Force05 Giugno 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/05/21/087U0197/ORIGINAL
Published date21 Maggio 1987
Enactment Date08 Aprile 1987
Official Gazette PublicationGU n.116 del 21-05-1987
Articoli
Art 1.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto-legge n. 629/1979 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Visto il decreto-legge n. 9/1982 convertito, con modificazione, nella legge 25 marzo 1982, n. 94;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 457/78 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera, su proposta del C.E.R., la misura dei massimali di mutuo, dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;

Visto l'art. 20, secondo comma, della legge n. 457/78, modificato dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 629/1979 convertito nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, concernente la revisione annuale dei limiti di reddito e dei tassi agevolati;

Visti gli articoli 26 e 37 della legge n. 457/78 che stabiliscono il concorso del contributo dello Stato alle realizzazioni di edilizia abitativa rurale;

Viste le proprie delibere del 19 novembre 1981, del 12 novembre 1982, del 12 giugno 1984 e del 13 febbraio 1986 (pubblicate, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 19 dicembre 1981, n. 10 del 12 gennaio 1983, n. 199 del 20 luglio 1984 e n. 53 del 5 marzo 1986) che stabiliscono tra l'altro la misura dei tassi agevolati ed i corrispondenti limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata, nonche' il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;

Considerata l'opportunita' di adeguare i tassi agevolati per l'edilizia residenziale alla variazione verificatasi nel costo dei mutui;

Considerata l'opportunita' di stabilire un adeguamento flessibile dell'onere iniziale a carico del mutuatario e costo dei mutui, mediante la definizione di un rapporto costante tra tassi agevolati e tassi di riferimento;

Considerata l'opportunita' di attenuare gli effetti dell'indicizzazione dei tassi agevolati prevista dall'art. 19, secondo comma, della legge n. 457/1978, nonche' delle delibere C.I.P.E. del 12 giugno 1984 e del 2 maggio 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 25 giugno 1985) assorbendo nel tasso agevolato iniziale a carico del mutuatario l'indicizzazione derivante dall'aumento del costo della vita determinato in via presuntiva;

Vista la proposta del C.E.R. trasmessa con lettera del...

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