DECRETO 9 agosto 2013 - Determinazione della data di avvio del mercato a termine del gas naturale. (13A07050)

IL DIRETTORE GENERALE per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito: legge n. 99/09) recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» che prevede che «La gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas». Visto l'art. 30, comma 2, della legge n. 99/09 che prevede che il Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;

Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE che prevede che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tale fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG) fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attivita', ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonche' quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale, con relativa titolarita' di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale;

Visto il nulla osta del Ministero dello sviluppo economico del 26 novembre 2010, con il quale e' stato adottato, in data 26 novembre 2010, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previo parere positivo espresso dall'AEEG con Delibera PAS 28/10, il Regolamento del mercato del gas, predisposto dal GME...

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