Per determinare la competenza per valore nelle cause di risarcimento danni occorre tenere conto degli acconti versati?

AutoreValerio Toninelli
Pagine220-221

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@A) Premessa

La prassi, largamente instauratasi negli ultimi anni, di erogare comunque ai danneggiati le somme ritenute congrue dall'assicuratore con conseguente possibilità per i danneggiati medesimi di trattenerle a titolo di acconto e di agire quindi in giudizio per la differenza, fa sorgere con frequenza un problema di competenza per valore, in precedenza raramente profilatosi; e cioè se detta competenza, nelle cause civili di risarcimento danni, vada calcolata in base all'intera materia del contendere, oppure alla residua somma pretesa.

@B) Iª tesi: occorre tenere conto degli acconti versati

L'annotata sentenza, del Giudice di Pace di Roma, affronta tale tema, e lo risolve nel senso che giudice competente per valore sia quello competente a decidere l'intera materia del contendere; in proposito, il giudice di pace argomenta che «la regola fondamentale è che il valore della causa si determina dalla domanda, intendendosi con ciò non solo il petitum ma la domanda nel complesso dei suoi elementi costitutivi: personae, causa petendi e petitum, e anzi quale risulta dalla combinazione di domande e eccezioni»; con l'ovvia conseguenza che giudice competente per valore è - nel caso di specie - il giudice della domanda, considerata nel suo complesso (acconto compreso).

Tale orientamento parrebbe, a prima vista, trovare conforto in quella giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale «la competenza si determina in base alla pretesa dedotta in giudizio, avendo rilievo la prospettazione dell'intera materia del contendere» (Cass. 25 marzo 1998 n. 3159, in Guida al diritto, del Il Sole 24 Ore, 1998, 18, 58).

Non si può sottacere, altresì, l'argomento suggestivo che, accedendo alla tesi opposta a quella sopra esposta, si avrebbe la conseguenza che «il giudice di competenza inferiore ratione valoris potrebbe involontariamente sottrarre al giudice geneticamente competente, e quindi naturale, teoricamente tutte le controversie, anche di valore rilevante, fino alla competenza del tribunale, sol che si trattasse di una controversia di valore (richiesto), ad esempio, di un miliardo per la quale pendesse una offerta, o proposta transattiva, che dir si voglia, di lire novecentosettanta milioni e si controvertesse, apparentemente, sui residui trenta milioni; ciò non solo con conseguenze di giudicato imprevedibili e preventivamente incontrollabili, ma con stravolgimento del cardine costituzionale della competenza del giudice naturale» (DOMENICO DE...

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