DETERMINA 23 aprile 2013 - Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determina n. 3). (13A04325)

L'AUTORITA' 1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorita'. 2. Indicazioni generali sulla partecipazione alle gare. 2.1. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettivita' giuridica. 2.1.1. Modalita' di partecipazione. 2.1.2. Qualificazione. 2.2. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune. 2.2.1. Modalita' di partecipazione. 2.2.2. Qualificazione. 2.3. Rete dotata di organo comune e di soggettivita' giuridica. 2.3.1. Modalita' di partecipazione. 2.3.2. Qualificazione. 3. La fase esecutiva. 1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorita' L'Autorita', con proprio atto di segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 - «Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici» - ha esaminato talune problematiche giuridiche ed applicative derivanti dalla partecipazione alle procedure di gara delle c.d. reti di impresa (di cui all'art. 3, commi 4-ter e ss., del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), formulando proposte di modifica legislativa al riguardo. Nell'atto di segnalazione si auspicava, in sintesi, l'inserimento di tali aggregazioni nel novero dei soggetti ai quali possono essere affidati i contratti pubblici, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice), sottolineando, altresi', la necessita' di apportare le conseguenti modifiche all'art. 37. In accoglimento delle osservazioni succintamente richiamate, e' stato emanato il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 («Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, tra le diverse misure volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa, contempla anche le auspicate modifiche al Codice. In particolare, il novellato art. 34, comma 1, lettera e-bis), ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici «le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»;

la medesima disposizione soggiunge, poi, che «si applicano le disposizioni dell'art. 37». Benche', secondo il consolidato orientamento dell'Autorita', l'elenco contenuto nell'art. 34 non abbia natura tassativa, l'intervenuto chiarimento risulta quanto mai opportuno, soprattutto in ragione del rinvio espresso all'art. 37 che, come noto, reca la disciplina dei raggruppamenti temporanei (RTI) e dei consorzi ordinari di concorrenti. Nello specifico, il nuovo comma 15-bis del citato art. 37 ribadisce che «le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis)». Il legislatore lascia, quindi, all'interprete il compito di chiarire quali siano i limiti di compatibilita' tra le ordinarie regole valevoli per RTI e consorzi e le specificita' proprie del contratto di rete. Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell'argomento, l'Autorita' ha esperito una consultazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni;

il relativo documento di consultazione ed i contributi pervenuti sono consultabili sul sito internet dell'Autorita'. A seguito di quanto emerso nell'ambito della menzionata consultazione, l'Autorita', anche in considerazione dell'avvenuta introduzione del principio di tassativita' delle cause di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, del Codice (cfr., sul punto, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 «Bando-Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici»), ritiene opportuno fornire alcune prime indicazioni circa le concrete modalita' di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara, al fine di superare eventuali criticita' applicative. Dette indicazioni potranno essere oggetto di successive puntualizzazioni in relazione alle eventuali, ulteriori problematiche che dovessero emergere dalla prassi applicativa. 2. Indicazioni generali sulla partecipazione alle gare Come rilevato nel citato atto di segnalazione n. 2/2012, la declinazione del meccanismo di partecipazione deve tener conto delle peculiari caratteristiche del contratto di rete che, di regola, non e' finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici, allo scambio di informazioni e prestazioni, all'esercizio in comune di una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria...

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