DETERMINA 8 aprile 2015 - Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato 'in bianco') sulla disciplina degli appalti pubblici. (Determina n. 5). (15A03084)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Nell'adunanza dell'8 aprile 2015, 1. Ritenuto in fatto. L'Autorita', con determinazione n. 3 del 23 aprile 2014 ha fornito criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 1, lett. a) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. n. (Codice dei contratti) afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuita' aziendale). In sintesi, la citata determinazione ha affrontato il tema delle novita' introdotte dall'art. 33 «Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita' aziendale» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il richiamato articolo 33 ha introdotto, infatti, l'art. 186-bis al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), prevedendo il concordato preventivo con continuita' aziendale, e ha modificato l'art. 38, comma 1, lettera a) del Codice, facendo espresso rinvio alla previsione dell'art. 186-bis della legge fallimentare, quale eccezione alla regola dell'esclusione dalle procedure di gara e dalla conseguente possibilita' di stipula del contratto, ivi compreso quello di subappalto, per coloro che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo. Nel merito, per quanto concerne la disciplina della partecipazione alle gare, la determinazione ha dato atto della distinzione tra le imprese che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuita' aziendale e non abbiano ancora ottenuto il decreto di ammissione e le imprese chi risultino invece gia' ammesse al predetto concordato. In entrambi i casi, come e' noto, a precise condizioni indicate dal richiamato art. 186-bis, e' consentita la partecipazione dell'impresa alla gara d'appalto. La determinazione, inoltre, ha affrontato specificamente i temi del regime di qualificazione delle imprese in ipotesi di: 1. concordato preventivo ordinario;

  1. concordato preventivo «con continuita' aziendale»;

  2. concordato preventivo «in bianco». Nella prima ipotesi si e' evidenziato che alle imprese che non presentino domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato «con continuita' aziendale» sono preclusi non solo la partecipazione alle gare ma anche il conseguimento ed il rinnovo dell'attestazione di qualificazione. Nella seconda, e' stato rilevato come la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato «con continuita' aziendale» non comporta la decadenza dell'attestazione di qualificazione (sul presupposto che la norma di riferimento consente alle medesime...

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