DETERMINA 25 febbraio 2015 - Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. (Determina n. 4). (15A01838)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Nell'Adunanza del 25 febbraio 2015;

  1. Inquadramento generale. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e' disciplinato dall'art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) (nel seguito, Codice), in relazione all'importo dei relativi corrispettivi: inferiore ovvero pari o superiore a 100.000 euro. Per l'affidamento dei servizi di importo superiore a 100.000 euro sono previste due diverse forme di pubblicita': per gli appalti fra 100.000 euro e la soglia comunitaria e' prescritta la pubblicita' in ambito nazionale, mentre per gli appalti sopra tale soglia e' prescritta la pubblicita' sia in ambito nazionale che comunitario. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame e' quello per cui non sono consentite modalita' di affidamento dei servizi tecnici diverse da quelle individuate dal Codice. L'art. 91, comma 8, del Codice, vieta, infatti, «l'affidamento di attivita' di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente Codice». Un secondo elemento cardine e' che l'affidatario della progettazione preliminare puo' legittimamente partecipare anche alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. Anzi, alla luce degli artt. 90 e ss., del Codice, si puo' ritenere che il legislatore abbia privilegiato un criterio di continuita' nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, prevedendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (cfr. Avcp, parere di precontenzioso del 13 febbraio 2014, n. 33). Infatti, la disciplina dell'art. 90, comma 8, del Codice, al momento vigente, riguarda esclusivamente l'appalto dei lavori e non la gara per l'affidamento della progettazione e non prevede alcuna incompatibilita' per i professionisti che abbiano curato i precedenti livelli di progettazione per il medesimo intervento. Tuttavia, tale assetto normativo e' stato recentemente modificato dalla legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis», approvata il 21 ottobre 2014, al fine di consentire l'adeguamento della normativa nazionale ai principi comunitari in tema di libera concorrenza e di parita' di trattamento e la possibile apertura di un procedimento d'infrazione. Il comma 8 e' modificato nel senso di prevedere un divieto generale di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e degli eventuali subappalti e cottimi a soggetti affidatari della progettazione. Viene, tuttavia, inserita al successivo comma 8-bis la disposizione secondo la quale il divieto non trova applicazione laddove i progettisti dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico di progettazione non e' tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In adeguamento alla giurisprudenza comunitaria, la nuova disposizione concede all'affidatario la possibilita' di provare, in concreto, che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza, attraverso l'acquisizione di flussi informativi che abbiano determinato un'asimmetria di conoscenze rispetto agli altri concorrenti. Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra' essere previsto che il concorrente, ove fosse il soggetto affidatario della progettazione dell'appalto in questione, produca la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza. Un terzo elemento di base e' quello previsto dall'art. 91, comma 3, del Codice, in base al quale non e' consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica - che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nel citato comma 3. Conseguentemente, il bando deve prevedere che, nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni (1) . Sotto il profilo generale, inoltre, e' utile rammentare che, ai sensi degli artt. 268 e 269 del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito, Regolamento), non puo' essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento (2) , mentre dovranno essere richieste, con le modalita' di cui agli artt. 75 e 113 del Codice, per i restanti servizi di cui all'art. 252. Pertanto, la stazione appaltante puo' chiedere al progettista soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilita' civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di competenza, ai sensi dell'art. 111 del Codice. Da un punto di vista operativo, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni: 1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;

  2. la determinazione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;

  3. la specificazione - nel caso la gara si svolga mediante il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalita' e della adeguatezza dell'offerta. Per quanto riguarda il primo punto, come sara' precisato meglio oltre, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato", e' obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). In proposito, si sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti. Per motivi di trasparenza e correttezza e' obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, comma 1, lett. d), del Regolamento). Cio' permettera' ai potenziali concorrenti di verificare la congruita' dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente. Per la seconda operazione - definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara - si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 143/2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie, in quanto: i) il requisito professionale da possedere e' costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie;

    ii) l'entita' del predetto requisito e' determinata applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, tra il valore minimo e quello massimo previsti dal Regolamento. La medesima necessita' di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la determinazione della migliore professionalita' o della migliore adeguatezza dell'offerta. E cio' perche' il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sara' effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sara' costituito dalla maggiore omogeneita' fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli gia' svolti. In relazione all'affidamento delle attivita' di supporto alla progettazione, si ricorda che le stesse possono attenere ad attivita' meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non e' contemplata;

    cio' discende dal principio generale in base al quale la responsabilita' della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista;

    tra l'altro, l'art. 91, comma 3, del Codice vieta espressamente il subappalto delle attivita' di progettazione, nei limiti di cui al medesimo comma, precisando che, resta comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista. A questo proposito giova ricordare che al responsabile del procedimento e' affidata la responsabilita', la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinche' esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al responsabile unico del procedimento e' demandato il compito di redigere...

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