DELIBERAZIONE 31 Ottobre 2007 - Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determi-nazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) ...

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 ottobre 2007;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125.

Visti:

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);

la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);

la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito: deliberazione n. 181/06);

la deliberazione dell'Autorita' 21 novembre 2006, n. 256/06 (di seguito: deliberazione n. 256/06);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);

il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo);

il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/2007, "Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria" (di seguito: primo documento di consultazione);

il documento per la consultazione 1° agosto 2007, atto n. 33/07, recante gli orientamenti finali dell'Autorita' sulla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria (di seguito: secondo documento per la consultazione).

Considerato che:

con la deliberazione n. 118/03, l'Autorita' ha adottato, per la prima volta, disposizioni relativamente alla determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria, mediante la metodologia del load profiling per area entrato in vigore dal 1° luglio 2004 (di seguito: metodologia di load profiling 2004);

la metodologia di load profiling 2004 prevede l'applicazione del medesimo profilo convenzionale per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, con l'unica eccezione dei punti corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica;

per effetto delle modalita' di cui al precedente alinea, tutti gli utenti del dispacciamento nella cui competenza vi sono punti di prelievo non trattati su base oraria, sono soggetti ad oneri di dispacciamento indipendenti dall'effettivo andamento temporale dei prelievi corrispondenti a tali punti;

tale situazione non consente il trasferimento ai clienti finali titolari dei punti di prelievo non trattati su base oraria del corretto segnale economico relativo al valore che l'energia elettrica assume nei diversi intervalli di tempo;

la deliberazione n. 256/06 ha avviato un procedimento avente ad oggetto la definizione delle modalita' di determinazione convenzionale, nell'ambito del servizio di dispacciamento, dell'energia elettrica prelevata, in relazione alla possibilita' di estendere il trattamento orario o di introdurre un trattamento per raggrup-pamenti orari dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di media e bassa tensione;

in tale ambito procedimentale, in esito all'attivita' istruttoria condotta negli anni 2005 e 2006 dalla allora Direzione energia elettrica dell'Autorita', ai sensi della deliberazione n. 256/06 e in conformita' alle previsioni dell'Analisi di impatto regolatorio (di seguito: Air), cui il procedimento e' stato sottoposto, sono stati emanati due documenti per la consultazione rispetti-vamente del 18 giugno 2007 e del 1° agosto 2007 ed e' stato organizzato un incontro tematico (focus group) il 9 luglio 2007 con gli operatori del settore, in cui si prefigurava l'adozione di una rinnovata metodologia di load profiling articolato per fasce orarie (di seguito: load profiling per fasce).

Considerato, inoltre, che:

nel primo documento per la consultazione l'Autorita' ha presentato, nei suoi principi metodologici generali, la metodologia di load profiling per fasce, con diverse opzioni applicative, rimandando nel successivo documento per la consultazione l'analisi e le proposte di piano di applicazione della metodologia medesima;

la metodologia di load profiling per fasce e' stata studiata dall'Autorita' in modo tale da permettere il trasferimento agli utenti del dispacciamento del segnale di prezzo dell'energia elettrica nei diversi intervalli di tempo; e che la revisione, in particolare, tiene conto, ai fini del dispacciamento, dell'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascuna fascia oraria dai punti di prelievo non trattati su base oraria;

sono state individuate e poste in consultazione diverse opzioni applicative della metodologia di load profiling per fasce, riguardanti in particolare:

l'estensione del trattamento orario oggi vigente per tutti i punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, anche ai punti di prelievo in bassa tensione, con diverse opzioni quanto a profondita' ed ampiezza di applicazione;

la periodicita' di determinazione delle partite fisiche ed economiche di conguaglio verso gli utenti del dispacciamento;

la definizione di un termine valido per le rettifiche da parte delle imprese distributrici degli errori dei dati di misura, ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio verso gli utenti del dispacciamento;

e' stato, fra l'altro, richiesto agli operatori di esprimersi rispetto al trade-off da individuarsi fra sincronizzazione dei dati di misura all'istante di conclusione del periodo di conguaglio e messa a disposizione dei dati agli esercenti la vendita in tempi brevi rispetto al termine del periodo cui i medesimi dati si riferiscono;

il primo documento per la consultazione proponeva altresi' modifiche all'applicazione del profilo convenzionale stabilito per i prelievi dei punti corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica, introducendo, tra l'altro, la definizione del punto di prelievo per tali impianti e il relativo obbligo di installazione di misura-tori, nonche' una determinazione della tempistica per la rilevazione delle misure dei prelievi per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria di tale categoria e della messa a disposizione agli utenti del dispacciamento dei relativi dati di misura;

le risposte al primo documento per la consultazione da parte degli operatori hanno:

manifestato generale consenso sull'opportunita' di revisione della metodologia del load profiling 2004 e sui concetti fondamentali della proposta metodologia di load profiling per fasce, ritenuta applicabile a regime nelle sue linee generali, ivi incluse le proposte operative per il trattamento convenzionale dell'energia prelevata dagl'impianti di illuminazione pubblica;

evidenziato che, per la maggioranza degli operatori:

  1. l'opzione di applicazione del trattamento orario, che realizzi il miglior trade-off fra trasferimento puntuale del segnale di prezzo e semplicita' di implementazione, sia l'estensione del medesimo trattamento ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW;

ii. e' auspicabile l'adozione della periodicita' bimestrale della fase di conguaglio, vista la valorizzazione piu' precisa delle relative partite che ne deriverebbe;

iii. la preferenza a disporre dei dati di misura sincronizzati al termine del periodo di conguaglio e la segnalazione che, oltre alla tempestivita' della messa a disposizione dei dati ai fini della fatturazione, anche la messa a disposizione non continua, ma per lotti e' un aspetto che potrebbe contribuire al contenimento dei costi commerciali;

suggerito la necessita' dell'individuazione di regole transitorie, attuabili in tempi brevi, al fine di trasferire il segnale economico relativo all'andamento reale dei prelievi il piu' corretto possibile anche in mancanza dei dati di misura storici e correnti, necessari per il corretto e completo funzionamento della metodologia di load profiling per fasce.

Considerato, inoltre, che:

in esito all'esame delle osservazioni al primo documento per la consultazione, ed in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 203/05 in tema di Air, e' stato predisposto dall'Autorita' un secondo documento per la consultazione caratterizzato dall'individuazione delle opzioni preferite dall'Autorita' per la metodologia a regime e dalla proposta di criteri di gradualita' di applicazione della metodologia di load profiling per fasce descritta nelle sue linee fondamentali nel primo documento per la consultazione, in modo tale da poterne dare avvio alla relativa applicazione, pur con modalita' transitorie, in tutte le aree di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2008;

la proposta dell'Autorita' per un periodo transitorio introduceva una soluzione semplificata e alternativa alla soluzione di regime, da applicarsi, per l'energia prelevata da punti di prelievo in bassa tensione di quelle aree di riferimento in cui la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione non raggiungesse...

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