LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. (12G0026)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3074):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) il 22 dicembre 2011.

Assegnato alla 2^ Commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 dicembre 2011 con pareri delle Commissioni 1^ e 5^.

Esaminato dalla 1^ Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 22 dicembre 2011.

Esaminato dalla 2^ Commissione, in sede referente, il 4, 10, 11 e 12 gennaio 2012.

Esaminato in Aula l'11, 18, 19, 24 gennaio 2012 ed approvato il 25 gennaio 2012. Camera dei deputati (atto n. 4909):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 gennaio 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, III, V, VI, XI, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 31 gennaio; 1, 2, 6 e 7 febbraio 2012.

Esaminato in Aula il 7, 8 e 9 febbraio 2012 ed approvato il 14 febbraio 2012.

Avvertenza:

Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -

n. 297 del 22 dicembre 2011.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 67.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 211

All'articolo 1:

al comma 1, e' premesso il seguente:

01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 558"

;

al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita' dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.

4-ter. Nei casi previsti...

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