DECRETO 7 maggio 2009 - Disposizioni applicative della detassazione degli utili delle imprese di produzione cinematografica impiegati per la produzione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007. (09A08003)

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare i commi 338, 340, 341, 343, concernente misure introduttive di detassazione degli utili finalizzate allo sviluppo delle attivita' di produzione cinematografica;

Visto il comma 340 del citato art. 1, che prevede che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e successive modificazioni «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988 «Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni «Testo unico della radiotelevisione»;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;

A d o t t a il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

  1. Per imprese di produzione cinematografica, ai fini del presente decreto, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 2 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (d'ora in avanti: decreto legislativo), presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di societa' di capitali sono richiesti, altresi', un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro, nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di societa' di persone, e' richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio.

  2. Per opere cinematografiche di nazionalita' italiana si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Per opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, che rispettino i requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo, e che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella A ed alla tabella B, allegata al presente decreto.

  3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalita' del presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani.

  4. Per film difficili, di cui alla comunicazione della Commissione UE del 26 settembre 2001, d'ora in avanti: comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonche' le opere di interesse culturale, non rientranti nelle predette categorie, che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilita' relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al presente decreto e che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8...

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