Gli atti di destinazione nell'interesse della famiglia e dei disabili

AutoreAndrea Fusaro
Pagine33-60
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2011
Gli atti di destinazione nell’interesse
della famiglia e dei disabili*
di Andrea Fusaro
SOMMARIO: A. La famiglia. – 1. Il fondo patrimoniale. – 2. La crisi coniugale. – B.
I disabili. – 1 Le fondazioni di famiglia. – 2. La sostituzione fedecommissaria. – 3.
I trusts. – C. Gli atti di destinazione. – 1. Gli atti di destinazione dell’art. 2645 ter
c.c. – 2. Meritevolezza dello scopo e liceità. – 3. Oggetto del vincolo. – 4. Interferen-
ze con il trust. – D. Le applicazioni. – 1. Gli atti di destinazione e la famiglia. – 2.
Il negozio di destinazione per i disabili. – 3. Analisi di alcuni casi pratici
A. La famiglia
Nell’ambito delle relazioni patrimoniali, analizzate sul versante della destinazio-
ne della ricchezza ad una nalità denita, il comparto della famiglia si caratterizza
sia per l’ambiente, sia per la presenza di strumenti giuridici dedicati: quanto al pri-
mo versante è suciente pensare all’intreccio di relazioni personali ed economiche,
nonché agli spostamenti patrimoniali che ne scaturiscono, poi alla incidenza delle
vicende coniugali (la separazione, il divorzio); ancora, al coinvolgimento dei gli;
inne all’espansione delle relazioni di fatto, le convivenze, rispetto alle quali si con-
statano le medesime domande di tutela, che tuttavia non trovano sbocco nelle rispo-
ste che l’ordinamento circoscrive alla famiglia fondata sul matrimonio.
Queste ultime – e veniamo così al secondo prolo – consistono notoriamente
nella comunione legale, nel fondo patrimoniale, nonché negli accordi concepibili in
sede di divorzio congiunto, mentre allo stato della giurisprudenza non si può conta-
re sulla fondazione di famiglia. Strumenti che, tuttavia, non soddisfano le domande
di tutela, alle quali si cerca di ovviare tramite il ricorso agli atti di destinazione ed al
trust.
1. Il fondo patrimoniale
È, invero, ricorrente la domanda di tutela che trova – o troverebbe – sbocco nel
fondo patrimoniale, ossia il desiderio di costituire un gruzzolo per il menage presen-
* Relazione preparata per il convegno organizzato a Milano, nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia a Mila-
no, il 3 dicembre 2010, con titolo “La disciplina civilistica e scale degli atti di destinazione patrimoniale:
il punto a quattro anni dall’introduzione dell’art. 2645-ter c.c.”.
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te e futuro, un patrimonio per il sostentamento dei coniugi e dei loro gli comuni,
messo al riparo da rovesci di fortuna, ma pure da crisi coniugali e nuove nozze, ma-
gari con gli – come si dice – di secondo letto, e pure dalla morte.
Il fondo patrimoniale è classicato quale patrimonio di destinazione: patrimonio
separato perché, secondo l’art. 167, 1° co., c.c., determinati beni immobili o mobili
iscritti nei pubblici registri o titoli di credito sono destinati a far fronte ai bisogni
della famiglia1. Quindi soltanto un certo agglomerato di creditori potranno accam-
pare pretese su questi beni: vediamo concretizzarsi questa sezione che si opera all’in-
terno del patrimonio di un soggetto in deroga all’art. 2740 c.c. Patrimonio separato
e non patrimonio autonomo, se vogliamo conservare le classicazioni tradizionali;
come tale, sfornito di soggettività.
Neppure il fondo patrimoniale costituisce, però, una risposta adeguata.
L’individuazione dei creditori cui la separazione è opponibile è adata ad
un’espressione legislativa di incerta lettura, la cui portata è quasi annichilita dalla più
recente giurisprudenza. Nella determinazione dei bisogni della famiglia è depositato
il sale dei fondi che, secondo la felice espressione, sono spesso fondi di Pulcinella.
Quanto più dilatiamo la nozione, tanto più allarghiamo la schiera dei creditori che
potranno aggredire i beni. Quindi la vera partita si gioca tutta sulla nozione di biso-
gno. Al riguardo la giurisprudenza non è chiarissima: in linea di principio sembra
sposare la tesi più restrittiva e limitare l’aggredibilità soltanto ai creditori sorti per
soddisfare direttamente i bisogni della famiglia, ma poi apre ai creditori commercia-
li, sulla scorta della considerazione che il lavoro consente di procurarsi il denaro per
far fronte al sostentamento della famiglia. È aperto l’interrogativo se sia possibile
estendere o circoscrivere la responsabilità dei beni, attraverso – appunto – l’amplia-
mento o la limitazione dei bisogni che il singolo fondo è destinato a soddisfare.
Ulteriore incertezza circonda le obbligazioni nascenti da fatto illecito, che una sen-
tenza di merito aveva escluso2, ma nei cui confronti la Cassazione ha recentemente
concesso un’apertura3
1 All’istituto ho dedicato: Del fondo patrimoniale, in Gabrielli (dir.), Commentario del codice civile, Della fami-
glia (cur. da Balestra), Torino, 2010, 1043-1086.
2 “La limitazione alla pignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. deve intendersi
riferita alle obbligazioni nascenti da contratto e non anche a quelle nascenti da fatto illecito (sorte in capo
ad uno solo dei coniugi). La formulazione testuale dell’art. 170 c.c., infatti, nel richiamarsi ad attività poste
in essere dai coniugi nell’ambito dell’autonomia contrattuale e nell’indicare l’ulteriore requisito della previa
“scientia creditoris” (con riguardo all’estraneità del credito ai bisogni della famiglia), indirizza il limite alla
pignorabilità dei beni del fondo patrimoniale alle sole obbligazioni “ex contractu”, con esclusione di quelle
riferibili al paradigma dell’art. 2043 c.c.”: Trib. S.Remo, sez. I, 29 ottobre 2003, in Dir. fam. 2004, 101, Dir.
e giust. 2004, 2 93 nota Caracciolo Vita not. 2005, 843 nota Cordiano.
3 Cass., sez. trib., 7 luglio 2009, n. 15862: “Il criterio identicativo dei crediti il cui soddisfacimento può esse-
re realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle
obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni

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