La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie

AutoreAurelio Gentili
Pagine49-75

Il saggio riproduce la relazione tenuta al 10º Convegno del Comitato Notarile Pontino "La destinazione patrimoniale e il ruolo del notaio: aspettative, metodi, risultati", Gaeta, 23-24 maggio 2008.

Page 49

1. i giuristi amano i concetti generali. Ma potrebbe essere un amore mal riposto: la giurisprudenza risolve sempre casi particolari. La vera utilità dei discorsi su un genere mi pare perciò quella che possono portare ai discorsi sulle specie.

In questa chiave sarà esaminato qui il concetto di destinazione patrimoniale. Esso è presente da tempo nella storia del pensiero giuridico moderno1. E la moltiplicazione di ipotesi legali in cui uno o più beni hanno una speciale disciplina di riflesso Page 50 dello scopo cui sono destinati, ha spinto la letteratura giuridica a riparlare della categoria generale. Ciò ha le sue ragioni e i suoi modi.

La ragione di costruire una categoria concettuale generale cui convenga il nome di destinazione patrimoniale è duplice.

La prima è di carattere descrittivo: la categoria consente una classificazione. La sua utilità è perciò meramente didascalica.

La seconda è invece di carattere prescrittivo: ferma la disciplina espressamente dettata per i casi, l'interprete ha motivo di orientarne l'interpretazione e l'integrazione a quanto risulta dai tratti salienti della categoria escogitata2.

Quanto al modo in cui la pretesa categoria potrebbe essere costruita, si danno tre possibili metodologie.

1.1. La prima procede per via induttiva: dalla constatazione di alcuni caratteri costanti riscontrabili nei casi regolati dal diritto vigente, inferisce che essi siano le caratteristiche del genere comune, allora necessariamente presenti anche dove taciute dal concreto dettato legale, in quanto espressive della ratio dell'istituto.

Effettivamente le ipotesi legali - a titolo meramente esemplificativo: il fondo patrimoniale, il patrimonio societario destinato, il fondo pensioni, ecc. - ritornano frequentemente su certi elementi: uno scopo, il vincolo dei beni allo scopo, e per suo effetto la separazione patrimoniale, la indistraibilità dei beni, la responsabilità patrimoniale per le sole obbligazioni connesse allo scopo. Questi (ed eventualmente altri) sembrano allora i presumibili tratti del genus proximum.

L'esito di prima approssimazione dell'approccio descrittivo è perciò che il fenomeno al di là delle differenze del caso corrisponde ad un vincolo gravante sui beni per uno scopo.

1.2. La seconda procede per via deduttiva: dalla struttura del concetto di destinazione patrimoniale, impensabile senza un'impronta al regime giuridico dei beni che funga da strumento per lo scopo della destinazione, si possono ricavare certe caratteristiche essenziali (ad es.: la necessità - salvo quando sia la legge a disporre la destinazione - di un soggetto titolare di diritti dominicali destinante, di una res, di uno scopo, di un atto di destinazione, di un vincolo, di un beneficiario), come tali distintive del genere al di là delle differenze specifiche che distinguono ciascuna ipotesi.

Page 51

Ma prima bisogna fissare il concetto. E qui la deduzione ribalta nell'induzione o sconfina nell'arbitrio. I concetti giuridici non esistono in natura. Dipendono - come strumenti per operazioni razionali - dalle funzioni per cui sono costruiti. Il che ci rimanda agli scopi perseguiti caso per caso dal legislatore, di cui tra poco si dirà.

Un punto però emerge: quel vincolo gravante sui beni per uno scopo già messo in luce dall'approccio descrittivo, individua nel vincolo un particolare regime giuridico cui il bene viene legato, perché - quale che sia lo scopo - esso ne è lo strumento indispensabile.

1.3. Una terza via è la ricostruzione della storia dell'istituto3. Si tratta di un'ampia genealogia, in cui confluiscono tradizioni diverse e fenomeni disparati.

1.3.1. Un antenato abbastanza diretto e sicuro, ma in una tradizione diversa dalla nostra, è certamente il concetto di Zweckvermögen4. ma poiché anch'esso ha una sua genealogia nella letteratura giuridica, che riporta alla tematica degli enti più che dei beni, l'interprete è costretto a chiedersi chi sia il capostipite.

A parte ciò, il patrimonio allo scopo è piuttosto la conseguenza che la sostanza della destinazione. E non è presente in ogni sua ipotesi5.

1.3.2. Un altro antenato abbastanza sicuro della destinazione patrimoniale, sia nei sistemi di civil Law che in quelli di common Law, è la fondazione (riconosciuta)6. In questa figura si manifesta pienamente il fenomeno della destinazione dei beni ad uno scopo, in forme che fanno della destinazione la regola giuridica del regime dei beni, e li separano dal patrimonio dei conferenti, per renderli indisponibili7 se non per il raggiungimento dello scopo.

Page 52

Anche qui, però, la fondazione è logicamente una conseguenza e non l'essenza della destinazione. Inoltre, essa non si presta a fornire il paradigma della categoria, a ben vedere non per difetto - anzi contiene in modo puro tutti gli elementi che secondo l'opinione corrente concorrono a definire una destinazione patrimoniale giuridicamente rilevante - ma per eccesso. La fondazione, infatti, almeno nel nostro sistema realizza la destinazione del patrimonio allo scopo personificando il tutto. Trascende dunque la dimensione dell'atto e del vincolo che ne limita il regime, per attingere quella del soggetto che esercita la propria autonomia dandosi una regola che la limita.

1.3.3. Altro capostipite storico prima facie abbastanza ovvio, perché reca i "geni" del moderno concetto di destinazione patrimoniale, sarebbe l'istituto di common Law del trust8. Qui si ha un atto di disposizione che costituisce una separazione patrimoniale ed un centro di amministrazione, e imprime all'una e all'altro un regime di funzionamento per uno scopo particolare. Ma il trust non può essere realmente il capostipite dei casi di destinazione patrimoniale oggi regolati dal diritto italiano, per più ragioni: anzitutto perché lo ritroviamo caso tra altri casi; poi perché fa perno sull'attività di un soggetto terzo, il trustee, oltre che (e direi più che) sul regime del bene; e infine e soprattutto perché appartiene ad una tradizione estranea, alla quale forse i nostri casi in parte si ispirano, ma dalla quale certamente non discendono.

1.3.4. Capostipite storicamente più appropriato, perché interno alla tradizione da cui quei casi derivano, sarebbe l'istituto della fiducia9, proprio dei paesi di civil Law. Non c'è dubbio che il negozio fiduciario separi la proprietà sostanziale dalla gestione del proprietario formale imprimendo su questa uno scopo che costituisce la regola di impiego dei beni fiduciariamente trasmessi.

Ma chi volesse valorizzare la discendenza dovrebbe ammettere che il discendente ha ripudiato l'antenato. Laddove infatti la destinazione patrimoniale vuol poggiare sull'imposizione di una regola finalistica direttamente sul bene, come appena detto, la fiducia poggia invece sull'utilizzazione del formale potere dominicale altrui per Page 53 imprimere ai beni una certa destinazione. In altri termini, il vincolo è anche qui sulla persona e non sul bene.

1.3.5. Sussistono dunque storicamente varie linee evolutive. Nessuna delle quali però sembra da sé sola fondare le scelte oggi compiute dal legislatore. Gli istituti ricapitolati risultano piuttosto conseguenze che matrici dell'idea di destinazione patrimoniale. Ed appare un accidente storico che l'idea in sé non sia emersa e siano emerse invece, nei diversi ordinamenti, questa o quella sua attuazione concreta10. Ma sempre con caratteristiche che alterano la purezza dell'idea.

1.4. Un risultato, però, l'uso combinato dei diversi metodi lo raggiunge. Come è andato emergendo, l'essenza della figura risiede nel fatto che - a prescindere dalla causa e dalle conseguenze, entrambe variabili - la destinazione patrimoniale in sé consiste nell'istituzione di una regola finalistica direttamente sul bene, che ne condiziona il regime nei confronti del titolare come dei terzi. E ciò, a prescindere da vincoli personali (come nella fiducia), dipendenza dalle scelte di un soggetto incaricato (come nel trust), o addirittura erezione per lo scopo di un soggetto artificiale (come nella fondazione). Il tratto che davvero individua la figura sembra dunque essere il vincolo direttamente incidente sui beni, come elemento del loro regime giuridico, e non solo come riflesso dell'uso che taluno abbia stabilito di farne. Un regime giuridico che si impone al destinante ed ai terzi, a prescindere da obblighi da essi assunti sul piano personale. E che entra a far parte degli atti di disposizione dei beni destinati, limitandoli.

Evidente l'importanza del punto: "destinazione patrimoniale" risulta essere qualcosa di più del fatto che taluno in esercizio della sua autonomia abbia la stabile volontà di impiegare beni propri in vista di uno scopo, o affidarli ad altri che si obblighi a perseguirlo. Essa implica che la regola di destinazione si imprima sui beni come parte necessaria del loro regime. Senza però trasformarli in un nuovo soggetto.

Destinazione patrimoniale non è perciò la constatazione ex post di come di fatto un proprietario impiega i suoi beni, o l'esito pratico di ciò che fa un terzo cui sia stato dato l'incarico di valersene per raggiungere un certo scopo, ma il vincolo ex ante ed erga omnes di impiegarli in un certo modo.

Page 54

1.5. oltre questo dato, mi pare, si rifluisce dal concetto alla disciplina. Occorre allora, rispetto a questa, tornare a considerare le scelte legislative.

Ma bisogna essere coscienti della necessità di considerarle con spirito critico, sceverando ciò che è contingente o accessorio da ciò che è principale. Molto spesso infatti più che dal cuore del problema, le scelte del legislatore sono state influenzate da scopi particolari e contingenti di politica legislativa legati non alla destinazione in sé ma a questo o quello scopo per cui veniva instaurata (ad es.: è il caso di superare finalmente il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT