DECRETO 21 aprile 2010, n. 101 - Regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, ai sensi dell''articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (10G0122)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove e' previsto che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194 del 18 agosto 2006;

Ritenuto necessario istituire uno specifico regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese attraverso l'organizzazione di un sistema aperto destinato ad incoraggiare gli investitori a fornire capitale di rischio;

Vista la decisione della Commissione europea C (2008) 3361 del 1° luglio 2008, Aiuto di Stato n. 304/2007, con la quale e' stato autorizzato il predetto regime di aiuto per la promozione degli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 3408 del 10 febbraio 2010;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

  1. PMI: le imprese come definite dalla Commissione europea con raccomandazione 2003/361 del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della stessa;

  2. capitale di rischio: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita ed espansione (fasi seed, start-up e di espansione);

  3. equity (capitale proprio): quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata da azioni o quote emesse per gli investitori;

  4. quasi-equity: strumenti il cui rendimento, per chi li detiene (chi effettua l'investimento/concede il prestito), si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria, e non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;

  5. seed capital: finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo di un'idea imprenditoriale che precedono la fase di start-up;

  6. start-up capital: finanziamento concesso alle imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;

  7. capitale di espansione: finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una societa' che puo' andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacita' produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;

  8. venture capital: l'investimento in imprese destinatarie non quotate da parte di fondi di investimento che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni; comprende l'early-stage capital e il capitale di espansione, ma non include il finanziamento di sostituzione ed i buy-out;

  9. fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso: indica il fondo comune di investimento in cui l'ammontare del capitale da sottoscrivere ed il numero delle quote sono stabiliti al momento dell'istituzione del fondo stesso ed il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto solo a scadenze predeterminate;

  10. early-stage capital: capitale per le fasi iniziali di un'impresa e comprende il seed capital e lo start-up capital;

  11. capitale di sostituzione: acquisto di azioni o quote esistenti di una societa' da parte di un altro organismo di investimento in private equity o da parte di uno o piu' altri azionisti;

  12. private equity: investimento nel capitale proprio di societa' non quotate in borsa, compresi il venture capital, il capitale di sostituzione e i buy-out;

  13. buy-out ovvero acquisizione con indebitamento: acquisizione, attraverso una trattativa o un'offerta pubblica di acquisto, di almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di un'impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne gli attivi e le operazioni;

  14. strategia di uscita: liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento; comprende la vendita commerciale, la liquidazione, il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica;

  15. zone assistite: le aree del territorio nazionale che rientrano nel campo di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) o 87.3.c) del trattato CE;

  16. Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

  17. soggetti intermediari: banche e intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonche', nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili, i corrispondenti organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia.

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai...

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