Designazione del presidente del comitato dei creditori del fallimento (art. 40 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 183

Il comitato 1 dei creditori del fallimento . . . n. . . ., nelle persone dei signori

1) . . .

2) . . .

3) . . .

4) . . .

5) . . .

Designa Come presidente del comitato stesso il sig. . . .

. . ., . . .

Firme

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[1] Di ampia portata sono le previsioni dedicate alla nomina del comitato dei creditori. Tra le novit‡ si segnala la necessit‡ di comporre il comitato (anche in caso di sostituzione dei componenti) con modalit‡ tali da rappresentare in misura equilibrata quantit‡ e qualit‡ dei crediti, tenuto conto delle possibilit‡ di soddisfacimento degli stessi, sentiti il curatore e i creditori che hanno la disponibilit‡ ad assumere l'incarico ovvero segnalato altri nominativi. Il potere di nomina del presidente del comitato viene poi trasferito dal giudice delegato alla maggioranza dei componenti del comitato stesso. Viene espressamente previsto il dovere di astensione del componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi rispetto all'oggetto della votazione. Si prevede, infine...

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