DECRETO 28 gennaio 2008 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della Regione Toscana circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del 13 dicembre 2007;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 consente alle regioni o province autonome di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la Regione o Provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

  1. La regione Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i parametri boro, arsenico, clorito e trialometani, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 3 mg/l, di 50 g/l, di 1,3 mg/l e di 80 g/l ai comuni di cui alla nota del 27 novembre 2007 n. 312465.

    Per il comune di Piombino...

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