DECRETO 21 Settembre 2007 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Vista la relazione trasmessa dalla regione Sicilia

Viste le motivate richieste della regione Sicilia circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ricondurre i parametri chimici dell'acqua destinata al consumo umano, distribuita in quella regione, nell'ambito dei valori tabellari di cui al decreto legislativo n. 31/2001;

Visti i precedenti pareri del Consiglio superiore di sanita' nelle sedute del 18 gennaio 1995, 15 luglio 1998, 24 ottobre 2002, 18 novembre 2003 e 14 dicembre 2004;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nell'ultima seduta del 19 luglio 2007;

Considerato che la valutazione circa eventuali effetti per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di sostanza eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga, e che i dati della letteratura internazionale dimostrano che il potenziale rischio per l'organismo umano e' riferibile alla forma pentavalente del vanadio, mentre non sono definiti effetti rilevanti per la salute delle forme tetra e trivalente e che quindi particolare attenzione deve essere posta alla concentrazione del metallo in relazione alla sua speciazione;

Decreta

Art. 1.

  1. La regione Sicilia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i comuni per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per il parametro boro entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 3 &greco;mg/l.

  2. La regione Sicilia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i comuni per i quali e' stata fatta esplicita richiesta per il parametro vanadio entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 160 &greco;mg/l fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il valore massimo ammissibile di 50 &greco;mg/ l

  3. I...

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