DECRETO 12 novembre 2009 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia. (09A13980)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Puglia circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 7 ottobre 2009;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' della seduta del 25 marzo 2009 in merito alla problematica dell'inserimento o meno della richiesta di rinnovo VMA dei parametri trialometani, cloriti e vanadio all'Unione europea per il terzo triennio 2010-12;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Decreta:
Art. 1
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La regione Puglia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro trialometani, entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 80 µg/l, fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l.
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Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 agosto 2010 ai territori interessati dal superamento del parametro di cui al comma precedente.
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E' rimessa all'Autorita' regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.
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L'eventuale rinnovo e' subordinato...
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