DECRETO 29 dicembre 2008 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia.
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Lombardia circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i Valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 18 dicembre 2008;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Considerato che, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
Decreta:
Art. 1.
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La regione Lombardia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 50 Î1/4g/l.
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Il suddetto Valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2009.
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E' rimessa all'autorita' regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro della salute...
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