DECRETO 29 dicembre 2008 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 18 dicembre 2008;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.

  1. La regione Lazio puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i singoli parametri esplicitamente richiesti per ognuno di essi e per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, vanadio, selenio e trialometani entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 Î1/4g/l, di 2,5 mg/l, di 160 Î1/4g/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 Î1/4g/l), di 20 Î1/4g/l, 80 Î1/4g/l (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 Î1/4g/l).

  2. La regione Lazio puo' estendere la deroga ai comuni di Velletri e Ariccia per i parametri arsenico...

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