Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Vista la relazione trasmessa dalla provincia autonoma di Bolzano che indica i risultati conseguiti nel triennio 2004-2006;

Viste le motivate richieste della provincia autonoma di Bolzano circa la necessita' di un'ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 15 novembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

  1. La provincia autonoma di Bolzano puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 \mug/l.

  2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2007.

  3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della provincia autonoma di Bolzano, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai...

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