Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio e la documentazione relativa allo stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nelle sedute del 18 novembre 2003, 6 luglio 2005, 29 settembre 2005 e 13 dicembre 2005;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 consente alle regioni o province autonome di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

  1. La regione Lazio puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i comuni la cui deroga scade il 30 settembre 2006 e per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, e vanadio entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 \mug/l, di 2,5...

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