Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della provincia autonoma di Bolzano;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 15 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

  1. Per il parametro arsenico la provincia autonoma di Bolzano puo' stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 &greco;mg/l.

  2. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

  3. La provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.

    Art. 2.

  4. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' provinciale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.

  5. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.

    Art. 3.

  6. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT