Deroghe Al Carcere Connesse All'Età Della Prole (A Proposito Di Una Recente Decisione Della Corte Costituzionale)
Autore | Giuseppe Bellantoni |
Pagine | 465-468 |
465
Arch. nuova proc. pen. 5/2017
Dottrina
DEROGHE AL CARCERE
CONNESSE ALL’ETÀ
DELLA PROLE (A PROPOSITO
DI UNA RECENTE DECISIONE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE)
di Giuseppe Bellantoni
Abstract
La recente decisione n. 17 del 2017 della Corte costi-
tuzionale offre all’Autore lo spunto per approfondite ri-
flessioni in ordine al divieto carcerario cautelare stabilito
dall’art. 275, comma 4, c.p.p. nei confronti di genitori di
prole in tenera età.
Il profilo preso più specificamente in esame è quello
riguardante il limite di età del bambino capace di rende-
re operativo il divieto di carcerazione nel contesto della
sopra citata normativa, limite che attualmente figura
determinato in sei anni.
E, in piena difformità con quanto deciso dai giudici
delle leggi, l’Autore ritiene il detto limite, oltre che incosti-
tuzionale, anche assolutamente illogico, non conforme ai
princìpi sovranazionali in materia e di certo da modifi-
care, quanto meno uniformandolo a quello (di anni die-
ci) previsto a proposito di divieto carcerario genitoriale
nella fase esecutiva della pena.
The recent decision of the Constitutional Court n. 17
of 2017 offers to the Author the cause of reflection and
analysis in depth as it concerns the prohibition of pre-
ventive detention, established by the article 275, clause
4, Criminal Process Code, for early childhood offspring’
s parents.
In particular it has been analyzed the concept of the
child’s age limit making possible the prohibition of deten-
tion in the context of the above-mentioned legislation, li-
mit which is currently established at six years.
And unlike the judgments, the Author considers that
limit, not only unconstitutional, but also absolutely non
logical, not compliant with supra-national principles
and surely to be modified, at least to align it with that (10
years) contemplated in the prohibition of parental deten-
tion in the executory stage of the punishment.
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il divieto di applicazione della misura cautela-
re carceraria in presenza di minori in tenera età: ratio ed evo-
luzioni normative. 3. L’intervento della Corte costituzionale.
4. Considerazioni, riflessioni, spunti e proposte conclusive.
1. Premessa
Ponendosi pienamente in linea con quanto già in pre-
cedenza rilevato dallo scrivente (1), il Tribunale di Roma
ravvisa profili di illegittimità costituzionale nella norma di
cui all’art. 275, comma 4, c.p.p., «nella parte in cui preve-
de che non possa essere disposta o mantenuta la custodia
cautelare in carcere nei confronti di imputati, detenuti
per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non
superiore a sei anni» (2).
Come è noto, infatti, il comma 3 dell’art. 275 c.p.p.
prevede, per reati di particolare gravità, l’obbligo della
custodia cautelare in carcere. Laddove, di poi, il succes-
sivo comma 4 configura alcune deroghe a tale regime, e in
particolare - per quanto qui di specifico interesse -, quel-
la, segnatamente disciplinata nel primo periodo del detto
contesto normativo, connessa alla presenza di prole «di
età non superiore a sei anni».
Cosicché, in definitiva, «salvo che sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza» (3), quando imputa-
ti siano (oltre che donna incinta) madre di prole di età
non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre,
qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibi-
litata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta
né mantenuta la custodia cautelare in carcere.
Il limitare l’operatività della deroga carceraria cautela-
re all’esistenza di prole solo di età non superiore a sei anni
appare però al Tribunale capitolino, come sopra rilevato,
non conforme al dettato costituzionale.
E ciò, tra l’altro, intanto, in relazione all’art. 3 Cost.,
stante l’ingiustificata differenziazione tra minori di anni
sei e soggetti di poco maggiori, anche considerato che,
invece, l’ordinamento penitenziario (artt. 21 bis, 47 ter
e 47 quinquies) assicura comunque tutela ai minori, figli
di soggetti già condannati in via definitiva, sino al compi-
mento degli anni 10.
E, ulteriormente, anche in relazione all’art. 31 Cost.
che, assicurando specifica protezione all’infanzia, intende
garantire che la formazione del minore non sia gravemen-
te pregiudicata dall’assenza delle figure genitoriali.
Non essendo peraltro da dimenticare - osservano an-
cora i giudici romani - che la Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia, ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991
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