DECRETO 1 aprile 2008, n. 86 - Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita'' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Capo I
Disposizioni di carattere generale

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare:

- l'articolo 122, comma 1, che prevede l'individuazione della tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi e l'individuazione delle aree equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;

- l'articolo 123, comma 1, che prevede l'individuazione della tipologia di natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi e l'individuazione delle acque equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;

- l'articolo 125, comma 2, lettera a), che per i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi registrati in Stati esteri prevede che l'obbligo di assicurazione si considera assolto, tra l'altro, con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;

- l'articolo 125, comma 3, lettera a), che per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo prevede che l'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi e' assolto, tra l'altro, mediante contratto di assicurazione «frontiera»;

- l'art. 125, comma 7, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua i veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 del medesimo articolo in tema di assicurazione della responsabilita' civile per danni derivanti dalla circolazione;

- l'articolo 126, comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Ufficio centrale italiano (UCI), tra l'altro, stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione «frontiera» come disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;

- l'articolo 171, comma 3, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua in caso di trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprieta' le modalita' di rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno relativo al veicolo o natante;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, con il quale e' stato sostituito l'articolo 128 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 122, comma 1, 123, comma 1, 125, comma 2, lettera a), 125, comma 3, lettera a), 125, comma 7, 126, comma 2, lettera a), e 171, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.22.1/2/2008 del 27 marzo 2008;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.

Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Nota al titolo:

- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto

1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

.

- Il testo dell'art. 122 del decreto legislativo

7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario e' il seguente:

Titolo X

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

Capo I

Obbligo di assicurazione

Art. 122 (Veicoli a motore). - 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile e dall'art.

91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. In deroga all'art.

1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art.

334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente

.

- Si riporta il testo degli articoli 123, 125, 126 e

171 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

Art. 123 (Natanti). - 1. Le unita' da diporto, con esclusione delle unita' non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilita' civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivita' produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

2. Sono altresi' soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

3. L'obbligo assicurativo e' esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale e' di volta in volta collocato il motore.

4. Alle unita' da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

.

«Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri). - 1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle...

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