DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 15 ottobre 2009 - Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti. (Decreto n. 782). (09A12269)

IL PRESIDENTE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 64, primo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 12, commi 3, lettera f), e 6, 153-ter e 154, comma 8, del Regolamento della Camera dei deputati;

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 155 del 22 giugno 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 22 giugno 1999, n. 1099, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 78 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009, con la quale sono state approvate modificazioni agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione n. 78 dell'Ufficio di Presidenza del 6 ottobre 2009 concernente modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti.

Al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, il cui testo coordinato e' allegato al presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'art. 2:

    1) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Consiglio. L'incarico di componente del Consiglio e' incompatibile con quello di membro del Governo e di componente della Commissione giurisdizionale per il personale di cui all'art. 3 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti»;

    2) il comma 5 e' abrogato;

  2. all'art. 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    9-bis. La segreteria del Consiglio conserva tutti gli atti del Consiglio medesimo. Chiunque puo' consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie e' omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano

    ;

  3. all'art. 5:

    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Avverso le sentenze del Consiglio e le ordinanze di cui al comma 9 dell'art. 3 e' ammessa impugnazione dinanzi al Collegio d'appello di cui all'art. 6 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti»;

    2) al comma 2, le parole: «alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «al Collegio d'appello»;

    3) il comma 3 e' abrogato;

    4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Impugnazione delle decisioni del Consiglio dinanzi al Collegio d'appello»;

  4. all'art. 6:

    1) ai commi 1, 4, 7 e 10, le parole: «della Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;

    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria del Collegio d'appello acquisisce gli atti del giudizio di primo grado che trasmette, unitamente all'atto d'impugnazione, al Presidente del Collegio medesimo. Questi nomina con decreto il relatore e, con lo stesso decreto, salvo quanto previsto dal comma 3, fissa l'udienza per la trattazione del ricorso per una data non anteriore a trenta e non posteriore a sessanta giorni dalla data di deposito dell'atto d'impugnazione»;

    3) al comma 3, le parole: «la Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «il Collegio d'appello»;

    4) al comma 6, le parole: «La Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Collegio d'appello» e le parole: «della Sezione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio stesso»;

    5) al comma 7, le parole: «all'art. 4, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 4, commi 7, 8 e 9-bis»;

    6) al comma 8, le parole: «alla Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «al Collegio d'appello»;

    7) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedimento dinanzi al Collegio d'appello»;

  5. l'art. 7 e' abrogato;

  6. all'art. 8, al comma 1, le parole: «dell'Ufficio di Presidenza, della Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;

  7. l'art. 9 e' sostituito dal seguente:

    Art. 9 (Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera e di aggiornamento dei lavori). - 1. Tutti i termini relativi all'attivita' del Consiglio e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova...

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