Deposito somme riscosse presso la banca (art. 34 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 114

Al 1 responsabile dell'istituto bancario di . . . via . . . n. . . .

. . .

Il sottoscritto curatore . . .

Premesso - che in data . . . riceveva tramite posta ordinaria assegno circolare non trasferibile n. . . . di euro . . . = (euro . . .) intestato a ". . . Spa", emesso dall'istituto di credito . . . causale . . .; - che trattasi delle prime somme acquisite all'attivo della procedura; - che si rende pertanto necessario depositare tale somma entro dieci giorni dalla corresponsione presso il conto corrente intestato alla procedura fallimentare; Tutto ciÚ premesso

Deposita presso codesto spettabile istituto bancario nel c/c n. . . . abi . . . cab . . . cin . . . intestato al fallimento . . . la somma sopra indicata.

Con ossequi. Page 115

Si allega: copia assegno circolare n. . . . dell' istituto di credito

. . ., . . .

Il curatore . . .

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[1] Viene sostituito il termine originario di cinque giorni previsto in materia di deposito delle somme riscosse, con la previsione dell'obbligo di depositare le somme riscosse nel termine indicato dal giudice e presso l'ufficio postale o bancario presso cui accendere il deposito fallimentare individuato dal curatore. Al secondo comma dell'art. 34 L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 viene precisato che la mancata costituzione del deposito nel termine innanzi detto Ë...

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