Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto)
-
Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana
sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito
legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la
lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione,
di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione
da parte di portatori di handicap.
-
Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e
regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti
di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali
di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla
predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
-
I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente
o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque
non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti
sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti
su licenza per il mercato italiano.
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I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca
nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché
presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche
ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto
dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
-
e p).
Art. 2.
(Finalità)
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Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo
1, il deposito legale si riferisce specificamente
-
alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1; b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali; c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel
rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché
sull'abusiva riproduzione di opere librarie; d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
Art. 3.
(Soggetti obbligati)
-
-
I soggetti obbligati al deposito legale sono
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l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica
che giuridica; b) il tipografo, ove manchi l'editore; c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali
similari; d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il
produttore di opere filmiche.
Art. 4.
(Categorie di documenti destinati al deposito legale)
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Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a) libri; b) opuscoli; c) pubblicazioni periodiche; d) carte geografiche e topografiche; e) atlanti; f) grafica d'arte; g) video d'artista; h) manifesti; i) musica a stampa; l) microforme; m) documenti fotografici; n) documenti sonori e video; o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società
italiana autori ed editori (SIAE); p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze
previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; q) documenti diffusi su supporto informatico; r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da
-
a q).
Art. 5.
(Numero di copie e soggetti depositari)
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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della...
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