Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto)

  1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana

    sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito

    legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la

    lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione,

    di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione

    da parte di portatori di handicap.

  2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e

    regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti

    di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali

    di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla

    predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

    finanza pubblica.

  3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente

    o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque

    non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti

    sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti

    su licenza per il mercato italiano.

  4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca

    nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché

    presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche

    ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto

    dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere

    1. e p).

    Art. 2.

    (Finalità)

  5. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo

    1, il deposito legale si riferisce specificamente

    1. alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1; b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali; c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel

    rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché

    sull'abusiva riproduzione di opere librarie; d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

    Art. 3.

    (Soggetti obbligati)

  6. I soggetti obbligati al deposito legale sono

    1. l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica

    che giuridica; b) il tipografo, ove manchi l'editore; c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali

    similari; d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il

    produttore di opere filmiche.

    Art. 4.

    (Categorie di documenti destinati al deposito legale)

  7. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a) libri; b) opuscoli; c) pubblicazioni periodiche; d) carte geografiche e topografiche; e) atlanti; f) grafica d'arte; g) video d'artista; h) manifesti; i) musica a stampa; l) microforme; m) documenti fotografici; n) documenti sonori e video; o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società

    italiana autori ed editori (SIAE); p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze

    previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; q) documenti diffusi su supporto informatico; r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da

    1. a q).

    Art. 5.

    (Numero di copie e soggetti depositari)

  8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

    regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della...

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