DECRETO 5 febbraio 2010 - Pagamento o deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. (10A01870)

IL DIRETTORE GENERALE

delle Finanze

Visti gli articoli 226, 230 e 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate puo' essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 27 dicembre 1999 con il quale sono state introdotte nuove modalita' di pagamento e di deposito presso gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali;

Visto l'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che disciplina, al comma 2, le modalita' di pagamento o deposito dei diritti doganali, prevedendo che lo stesso puo' avvenire mediante:

  1. accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale;

  2. vaglia cambiari della Banca d'Italia, del banco di Napoli e del banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonche' mediante assegni bancari emessi da istituti e da aziende di credito;

  3. bonifico bancario con valuta fissa;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2008 che, all'art. 1, comma 119, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, consente il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale autorizzando l'apertura di un'apposita contabilita' speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme e demandando ad un decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze le...

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