Deposito Di Provvedimenti Da Parte Del Magistrato E Uso Di Strumenti Elettronici Di Comunicazione A Distanza

AutoreDomenico Potetti
Pagine454-458
454
dott
5/2016 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
DEPOSITO DI PROVVEDIMENTI
DA PARTE DEL MAGISTRATO
E USO DI STRUMENTI
ELETTRONICI
DI COMUNICAZIONE
A DISTANZA (*)
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Il deposito come requisito di eff‌icacia (o
di esistenza?) del provvedimento. 3. Le forme del deposito. 4.
Attestazione di deposito e fatti equipollenti. 5. Il deposito a
mezzo di strumenti elettronici di comunicazione.
1. Introduzione
Come ognuno ben sa (magistrati compresi) la tecnolo-
gia ha provocata un’autentica rivoluzione nei metodi del
lavoro giudiziario.
Gli stessi magistrati, spesso mobili sul territorio, so-
vente alla ricerca di una stanza tranquilla ove studiare gli
affari più delicati, lontani dalla rumorosa confusione del
palazzo di giustizia, hanno ormai a disposizione svariati
strumenti per essere costantemente “connessi” con la loro
cancelleria o segreteria, e per provvedere in tempo reale
sulla miriade di istanze, esigenze, micro – necessità delle
parti e del loro uff‌icio.
Peraltro, assistiamo anche, nei nostri tempi, all’incon-
tro (o scontro) fra i mezzi tecnologici (sempre più avan-
zati e innovativi) e i testi normativi, molto più lenti nella
loro evoluzione.
Ne consegue la necessità di dare al corpo legislativo
(anche in via interpretativa) contenuti adeguati, allo sco-
po f‌inale di rendere più sollecito e prof‌icuo possibile il la-
voro giudiziario.
Alcune funzioni giudiziarie sono particolarmente sen-
sibili a questa esigenza, come ad esempio quelle del pub-
blico ministero e del G.i.p..
Dopo considerazioni di carattere generale, il prof‌ilo
che cercheremo di approfondire in questo scritto è quello
del rapporto a distanza fra magistrato e cancelleria (o se-
greteria, per quanto riguarda i pubblici ministeri) quando
si tratti di depositare (o comunque dare rilevanza ester-
na) ai propri provvedimenti.
In tal senso norma – cardine è l’art. 128 c.p.p., a mente
del quale (salvo ovviamente quanto disposto per i provve-
dimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimen-
to) gli originali dei provvedimenti del giudice sono deposi-
tati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione.
La disposizione rende quindi evidente la scissione fra
deliberazione (decisione) e deposito del provvedimento.
Ai f‌ini che ci occupano occorre quindi assegnare il pro-
prio ruolo a ciascuna di queste due attività, e individuare
quella decisiva ai f‌ini (dell’esistenza e quindi) dell’eff‌ica-
cia del provvedimento.
2. Il deposito come requisito di eff‌icacia (o di esisten-
za?) del provvedimento
Un dato pare acquisito: il provvedimento del giudice
emesso in camera di consiglio (compreso, quindi, quello
emesso de plano, cioè senza previa celebrazione dell’u-
dienza) trae la sua stessa eff‌icacia (ma meglio sarebbe
dire: esistenza) dal deposito in cancelleria (1).
È quindi il deposito in cancelleria, di regola, il fatto
giuridico mediante il quale il provvedimento del giudice
viene ad esistenza e quindi diviene conoscibile all’esterno.
Di regola, la deliberazione è quindi un’attività giuridi-
camente irrilevante f‌ino a quando non interviene il depo-
sito del provvedimento.
Ad esempio, la data del provvedimento (rilevante ai
f‌ini della decorrenza degli effetti giuridici dell’atto) non
è quella apposta dal magistrato sul suo atto (meglio: sul
documento cartaceo sul quale l’atto è trascritto) quando
materialmente lo compila, bensì la data del deposito, me-
diante il quale il magistrato conferisce esistenza giuridi-
ca e rilevanza esterna al suo provvedimento, aff‌idandolo
all’ausiliario (cancelliere o segretario) che lo completa
con l’attestazione del deposito stesso.
Ancora più esplicitamente si è ritenuto che la data del
provvedimento del magistrato dalla quale decorrono gli
effetti giuridici dell’atto non è quella in cui il magistra-
to, datandolo, lo compila materialmente, bensì è quella
del deposito, mediante il quale il magistrato si libera del
provvedimento medesimo aff‌idandolo all’ausiliario (can-
celliere o segretario) che lo completa con l’attestazione
dell’avvenuto adempimento.
Ne risulta, ritiene la Corte, un sistema processuale e
organizzativo in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la
funzione di imprimere il sigillo dell’autenticità agli atti del
giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponi-
bilità interna dell’uff‌icio che li ha emessi, e conferendo ad
essi rilevanza esterna intersoggettiva.
È solo con l’intervento dell’ausiliario che l’atto giudi-
ziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle
situazioni giuridiche soggettive degli interessati (2).
Si è altresì ritenuto che gli effetti giuridici di un prov-
vedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comu-
nicazione in udienza, si determinano nel momento in cui
l’atto, che pure è già valido e perfetto (ma su questo ritor-
neremo), esce dalla disponibilità interna dell’uff‌icio che
lo ha deliberato mediante il deposito in cancelleria e la
relativa certif‌icazione dell’ausiliario.
Ne consegue (e questo è invece ampiamente condivisi-
bile) che i provvedimenti dei quali è prescritta l’adozione
entro un termine, per quanto datati dal giudice prima della
relativa scadenza, non producono il loro effetto se non an-

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