Comunicazione di deposito del conto di gestione (fac-simile 2) (art. 116, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 320

Sigg.ri 1 creditori ammessi al passivo A coloro che hanno proposto opposizione Ai creditori prededuzione non soddisfatti Al fallito

Loro indirizzi

Fallimento della societ‡ . . . con sede in . . . Fall.to n. . . .

Comunicazione di deposito del conto di gestione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 3, L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, si comunica che il giudice delegato alla procedura indicata in oggetto, con suo provvedimento in data . . ., ha ordinato il deposito del conto di gestione in cancelleria ed ha fissato l'udienza del . . ., per le osservazioni eventuali.

. . ., . . .

Il curatore . . .

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[1] La novella in tema di rendiconto reca, nel primo comma dell'articolo 116 L.F., la precisazione che il curatore, una volta compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale ed in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attivit‡ di gestione della procedura. Nel secondo comma dell'articolo 116 L.F., viene altresÏ aggiunta la previsione che, oltre alle osservazioni, ogni interessato puÚ presentare eventualmente anche delle contestazioni. Dell'avvenuto deposito e della fissazione...

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