LEGGE 25 giugno 1999, n.205 - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

(Delega).

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2.

(Competenza del giudice di pace).

1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 e' esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficolta' di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonche' per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entita'.

Art. 3.

(Disciplina degli alimenti).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonche' di tutela della denominazione di origine dei medesimi e' ispirata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi

  1. trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravita' degli illeciti, e prevedendo altresi', a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la sospensione per un periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla gravita' dei fatti; b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio, della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternativita' delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravita' degli illeciti, anche in deroga al principio di specialita' di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689; c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonche' la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera b), oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravita' dai quali derivi pericolo per la salute; d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresi' lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche; e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente comma e salva la possibilita' di revoca immediata qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata; f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie gia' previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravita' della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.

    Art. 4.

    (Disciplina della navigazione).

    1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione e' ispirata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi

  2. trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione, escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonche' dal Capo VI del Titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravita' degli illeciti; b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie gia' previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).

    Art. 5.

    (Circolazione stradale ed autotrasporto).

    1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose e' ispirata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi

  3. trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189; b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata; c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravita' e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298; d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonche', in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo; e) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.

    Art. 6.

    (Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i...

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