DELIBERAZIONE 21 febbraio 2008 - Codice deontologico e di buona condotta per i dati trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. (Deliberazione n. 13).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;

Vista la deliberazione del 10 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 maggio 2002, n. 106, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta in conformita' alla legge n. 675/1996 (art. 31, comma 1, lettera h) e al decreto legislativo n. 467/2001 (art. 20, comma 1);

Rilevato che tra tali codici figurava anche quello relativo ai dati personali trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva (art. 20, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 467/2001);

Rilevato che alcuni soggetti pubblici e privati hanno aderito all'invito formulato pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorita' la volonta' di partecipare all'adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che su questa base sono stati avviati, tra le categorie interessate, i lavori preparatori del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che e' successivamente entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) secondo il quale il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presupponga il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni (art. 140);

Visto l'art. 12 del Codice, in base al quale spetta al Garante: a) promuovere nell'ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali; b) verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti...

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