Codice deontologico e di buona condotta per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. (Deliberazione n. 3).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la deliberazione del 10 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2000, n. 46, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta in conformita' alla legge n. 675/1996 (articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h);

Rilevato che tra tali codici figurava anche quello relativo ai dati personali trattati per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata in conformita' alla legge;

Rilevato che alcuni soggetti pubblici e privati hanno aderito all'invito formulato pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorita' la volonta' di partecipare all'adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che su questa base sono stati avviati, tra le categorie interessate, i lavori preparatori del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che e' successivamente entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che ha riproposto le previsioni normative relative sia al predetto codice di deontologia e di buona condotta (art. 135), sia ai compiti del Garante di: a) promuovere nell'ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali; b) verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati; c) contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta...

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