DELIBERA 1 agosto 2013 - Adozione di modifiche e integrazioni al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica. (Delibera n. 376). (13A07073)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visti gli articoli 12 e 139 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ai sensi dei quali il Garante promuove l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica;

Visto il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica adottato con Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179;

Vista la nota del 10 luglio 2013 (prot. n. 1772/87758) con cui il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ha rappresentato al Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti la decisione del Garante di promuovere, ai sensi del citato art. 139 del Codice, l'adozione di "modificazioni od integrazioni al codice di deontologia";

cio', in ragione dell'opportunita' di «adeguare il codice alle mutate realta' e sensibilita', soprattutto alla luce delle implicazioni che l'evoluzione tecnologica ha sul modo di fare informazione»;

Vista la nota del 16 luglio 2013 con cui il Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha manifestato piena disponibilita' al riguardo;

Visti gli esiti dell'incontro tra i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e il Garante, in data 23 luglio 2013, in occasione del quale e' stata confermata la comune volonta' di dare avvio ai lavori secondo la procedura di cooperazione prevista dall'art. 139 del Codice;

Riservata la possibilita', in accordo con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di sentire, nel corso della procedura citata e con modalita' da definire, soggetti rappresentativi del settore dell'informazione, anche on line, nonche' altri soggetti ad altro titolo interessati alle problematiche legate alla protezione dei dati personali nella societa' dell'informazione;

Considerata altresi' l'opportunita' di esaminare eventuali contributi che dovessero pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della...

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