Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti. (Deliberazione n. 8).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri; Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e) del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; Visto l'art. 117 del codice con il quale e' stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo, nonche' riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati; Visto il provvedimento generale del Garante adottato il 31 luglio 2002 (in Bollettino del Garante n. 30/2002, p. 47) con il quale, nelle more dell'adozione del predetto codice di deontologia e di buona condotta, sono state nel frattempo prescritte, ai soggetti privati che gestiscono sistemi informativi di rilevazione di rischi creditizi, nonche' alle banche e societa' finanziarie che vi accedono, alcune prime misure da adottare al fine di conformare il relativo trattamento ai principi in materia di protezione dei dati personali; Visto il provvedimento del 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 maggio 2002, n. 106, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta; Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento del 10 aprile 2002, con le quali diversi soggetti privati, associazioni di categoria ed associazioni di consumatori hanno manifestato la volonta' di partecipare all'adozione di tale codice e rilevato che si e' anche formato un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei predetti soggetti; Considerato che il testo del codice di deontologia e di buona condotta e' stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorita', resa nota tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 2004, n. 193, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati; Viste le osservazioni pervenute a seguito di tale avviso e le modifiche apportate allo schema del codice, poi sottoscritto il 12 novembre 2004; Constatata la conformita' del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi ed ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del Codice; Visto l'art. 5 del codice di deontologia e di buona condotta; Considerato che dalle predette consultazioni sono emersi anche alcuni dettagli operativi che rendono necessario indicare modalita' di attuazione idonee ed efficaci delle disposizioni in materia di informativa da rendere agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice; Ritenuto pertanto indispensabile prescrivere, ai sensi dell'art.

154, comma 1, lettera c), del Codice, un modello unico per l'informativa, basato su espressioni chiare, semplici e di agevole comprensione, e da adottare da tutti i soggetti privati titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, in modo effettivo ed uniforme; Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice); Rilevato altresi' che i titolari del trattamento sono tenuti a fare uso del modello unico di informativa che il presente provvedimento prescrive, al quale potranno apportarvi eventuali modifiche sostanziali o integrazioni con esso compatibili, unicamente previo assenso di questa Autorita', salvi eventuali adattamenti meramente formali; Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del codice, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'allegato a) al medesimo Codice; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Relatore il dott. Mauro Paissan;

Tutto cio' premesso il Garante:

  1. dispone la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministro della giustizia per essere riportato nell'allegato a) al Codice; b) individua, in allegato alla presente deliberazione, il modello di informativa contenente i requisiti minimi che, ai sensi dell'art.

154, comma 1, lettera c), del codice, prescrive a tutti i titolari del trattamento interessati di utilizzare nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 novembre 2004 Il presidente: Rodota'

Allegato

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA' E PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI

Preambolo

I sottoindicati soggetti privati sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse

1) il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale; 2) con il presente codice sono individuate adeguate garanzie e modalita' di trattamento a tutela dei diritti degli interessati da osservare nel perseguire finalita' di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi, in modo da agevolare anche l'accesso al credito al consumo e ridurre il rischio di eccessivo indebitamento da parte degli interessati; 3) la sottoscrizione del presente codice e' promossa dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito delle associazioni rappresentative degli operatori del settore, ai sensi degli articoli 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali (

legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003); 4) tutti coloro che utilizzano dati personali per le finalita' sopra indicate devono osservare le regole di comportamento stabilite dal presente codice come condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento; 5) gli stessi operatori del settore devono rispettare, altresi', le garanzie previste dal predetto Codice, in particolare in tema di manifestazione del consenso e di altri presupposti di liceita'; 6) il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia (articoli 13, 53, comma 1, lettera b), 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lettera b), 106, 107, 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; delibera Cicr del 29 marzo 1994; provvedimento Banca d'Italia 10 agosto 1995 - circolare Banca d'Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti). Al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto istituito con deliberazione Cicr del 3 maggio 1999 (in Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1999, n. 158) si applicano alcuni principi stabiliti dal presente codice in tema di informativa agli interessati e di esercizio dei diritti, in quanto compatibili con la specifica disciplina di riferimento (v., in particolare, le istruzioni della Banca d'Italia nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272).

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente codice di deontologia e di buona condotta, si applicano le definizioni elencate nel Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 4 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), di seguito denominato «Codice». Ai medesimi fini, si intende inoltre per

    1. «richiesta/rapporto di credito»: qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attivita' commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria ai sensi del testo...

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