Codici di deontologia e di buona condotta relativi ai trattamenti di dati personali effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica; necessari per finalita' previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro; effettuati a fini di invio di materiale pubblicitario; a fini di in...

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, lettera h), della citata legge n. 675/1996, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, recante disposizioni integrative e correttive della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.

127, e in particolare l'art. 20, comma 1, il quale prevede che il Garante, al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali deve promuovere entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati al comma 2 del medesimo articolo, tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti, nonche' dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa indicate nell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 676/1996; Considerato che il citato comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 467/2001 prevede la sottoscrizione di codici riguardanti il trattamento di dati personali

  1. effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica (con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una piu' adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalita' del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una piu'...

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