Modalita' e termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli uffici comunali, in relazione alle denunce di inizio attivita' presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia rilasciato, ai sensi d...

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

  1. Soggetti obbligati alla comunicazione.

    1.1 A partire dall'anno 2005 gli uffici comunali che abbiano ricevuto denunce di inizio attivita' ed emesso atti di assenso in materia di attivita' edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuano le comunicazioni all'anagrafe tributaria, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

  2. Dati oggetto della comunicazione.

    2.1. Sono oggetto di comunicazione, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera:

    1. i dati relativi ai permessi di costruire, agli interventi in deroga agli strumenti urbanistici, al completamento di opere non ultimate e alle variazioni essenziali, previsti rispettivamente dagli articoli 10, 14, 15, comma 3 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

    2. i dati relativi alle denunce di inizio attivita' previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

    3. i dati relativi alle denunce di inizio attivita' previste dall'art. 1, comma 6, legge 21 dicembre 2001, n. 443;

    4. i dati relativi ai certificati di agibilita' previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche.

  3. Modalita' di trasmissione.

    3.1. Gli uffici comunali devono trasmettere i dati richiesti di cui al punto 2.1, utilizzando il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, gli uffici comunali sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

    3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre mega byte.

    3.3 Le comunicazioni del punto 2.1 possono essere sostituite, in caso di esito negativo del controllo di qualita' da parte dell'Agenzia delle entrate, attraverso la procedura descritta nel punto successivo.

  4. Modalita' della trasmissione sostitutiva.

    4.1. L'Agenzia delle entrate, a seguito dell'implementazione delle procedure di controllo della qualita' dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva della precedente.

    4.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite la procedura di annullamento del file...

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