PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2007 - Modalita' e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni

IL DIRETTORE

dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

  1. Soggetti obbligati alla comunicazione.

    1.1. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'Anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni come descritti al successivo punto 2.1, compresi quelli relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.

    1.2. Sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al punto precedente gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione residenti in Italia o di stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazione residenti all'estero.

  2. Dati oggetto della comunicazione.

    2.1. Costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria le informazioni relative all'ammontare delle somme liquidate, erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'identificativo del sinistro, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata, come specificato nell'allegato 1.

  3. Modalita' di trasmissione.

    3.1. I soggetti obbligati devono trasmettere i dati richiesti di cui al punto 2.1, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

    3.2. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a cinque MegaByte.

  4. Termini per le comunicazioni.

    4.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

  5. Trattamento dei dati.

    5.1. I...

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