La demolizione veicoli tra decreto ronchi e nuovi cer: rifiuti pericolosi o non pericolosi?

AutoreStefano Maglia/Michela Giannini
Pagine805-806

Page 805

In relazione al susseguirsi di interventi normativi comunitari e nazionali in tema di demolizione veicoli, fonte di numerose difficoltà interpretative oltre che applicative da parte degli operatori del settore, si è reso necessario un approfondimento in merito a questo argomento.

Il D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 non ha compiutamente disciplinato la gestione dei rifiuti speciali derivanti da veicoli a motore e rimorchi, prevedendo unicamente le disposizioni di cui agli artt. 46, 27 e 28, concernenti più che altro il regime autorizzatorio. Ora la decisione 2000/532/CE, modificata successivamente dalla 2001/119/CE, sembrerebbe avere operato un vero e proprio stravolgimento nell'ambito della suddetta materia con l'elaborazione di un codice CER 16 01 04 identificativo dei «veicoli fuori uso» e l'attribuzione della qualifica di rifiuto pericoloso ai veicoli stessi. Più precisamente tale Decisione sostituisce, nell'ambito del Catalogo Europeo dei Rifiuti come recepito peraltro anche nell'allegato A del citato decreto Ronchi, la dicitura veicoli «inutilizzabili» con la dicitura veicoli «fuori uso», prospettandosi in tal modo oltre ad un problema di carattere sostanziale relativo alla disciplina applicabile, anche un problema di ordine teorico e terminologico. Il riferimento a veicoli fuori uso lascia intendere tutti quei veicoli che non è più possibile impiegare con profitto e sfruttare in relazione ai fini consentiti dalla loro specifica destinazione ed efficacia, mentre con il concetto di veicoli inutilizzabili ci si riferisce a veicoli che non consentono più alcuna forma di proficua utilizzazione. Pertanto mentre i primi mantengono sempre un certo grado di utilizzabilità anche se disgiunta dalle loro caratteristiche peculiari, preordinate come tali al loro tipico uso, i secondi non permettono nessun tipo di impiego fruttuoso, di qualunque genere esso sia. Alla luce di queste precisazioni il codice 16 01 04 sembrerebbe riferirsi ai veicoli della prima specie, anche se la differenza nelle terminologie adottate può dipendere semplicemente dai limiti della traduzione in lingua italiana di termini di natura tecnica e specifica quali quelli contenuti in testi normativi.

In ogni caso dall'1 gennaio 2002, la normativa nazionale dovrà recepire la nuova normativa comunitaria con l'adeguamento del decreto Ronchi. Il recepimento di questa decisione è imposto dalle regole del diritto internazionale, in quanto la «decisione» secondo quanto disposto nel trattato C.E.E. art. 189, par. 4, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati e l'ordinamento interno potrà ritenersi automaticamente adattato, nei limiti in cui essa sia self-executing. «Ciò comporta che per le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT