LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 32 - Contenimento dei costi della democrazia. Riduzione del trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali. Modificazione della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 17 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga La seguente legge:

Art. 1 (Riduzione dell'indennita' di carica e dell'indennita' di funzione) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al giorno antecedente la data della prima riunione del Consiglio regionale della XIV legislatura, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), l'indennita' di carica dei consiglieri regionali e' stabilita nella misura del 65,10 per cento dell'indennita' mensile lorda di carica percepita alla data del 1° ottobre 2011, dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento).

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al giorno antecedente la data della prima riunione del Consiglio regionale della XIV legislatura, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale n. 33/1995, l'indennita' di funzione dei consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni e' stabilita nelle seguenti misure del''indennita' mensile lorda percepita, alla data del 1° ottobre 2011, dai componenti della Camera dei Deputati:

    1. al Presidente del Consiglio regionale e al Parlamento della Regione: 51,15 per cento;

    2. al Presidente della Regione per l'espletamento delle funzioni prefettizie: 4,65 per cento;

    3. ai componenti della Giunta regionale: 35,81 per cento;

    4. ai vicepresidenti del Consiglio regionale: 15,35 per cento;

    5. ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello statuto del regolamento interno del Consiglio regionale, nonche' ai segretari dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: 7,67 per cento;

  2. I consiglieri regionali possono rinunciare all'indennita' di carica e all'indennita' di funzione ovvero indicare una percentuale delle stesse inferiore a quelle previste dai commi 1 e 2 per l'intero arco temporale ivi previsto, con apposita dichiarazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. La riduzione dell'indennita' di carica di cui al comma 1 non ha effetti a fini previdenziali e della quantificazione dell'indennita' di fine mandato.

    Art. 2

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