Democrazia, federalismo e società dell'informazione nel Codice dell'amministrazione digitale: spunti di riflessione

AutoreRosa Maria Di Giorgi
CaricaRicercatore presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR
Pagine61-71

Rosa Maria Di Giorgi L'autrice è ricercatore presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR; responsabile della sezione di ricerca "Sistemi di supporto all'attività degli organi legislativi e della Pubblica Amministrazione". E professore a contratto di informatica giuridica nell'Università degli studi di Perugina, Facoltà di giurisprudenza, e docente presso il Dottorato di ricerca su "Telematica e società dell'informazione", Università degli studi di Firenze, Facoltà di ingegneria. E Coordinatrice della Rete Telematica Regionale Toscana.

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La discussione sul Codice dell'amministrazione digitale si sta sviluppando attorno a posizioni che risultano anche opposte fra loro. Taluni concordano con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie che ritiene che il Codice sia una vera e propria costituzione digitale, la base della nuova cultura dell'innovazione tecnologica. Altri commentatori ritengono invece che tale atto normativo, che si ritiene ridondante definire codice, sia solo un'ulteriore tappa di avvicinamento alla costruzione di un vero e proprio Codice dell'amministrazione digitale, dal momento che molte materie ritenute cruciali in questo contesto non sono comprese nel provvedimento e sono trattate da altre fonti, quali ad esempio il sistema pubblico di connettività, o la posta elettronica certificata.

Secondo il legislatore il Codice è un atto fondamentale, in quanto si ritiene che abbia raccolto in una nuova scrittura tutte le norme e le leggi che riguardano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte degli uffici pubblici nei rapporti con cittadini e imprese. Il Codice rappresenterebbe quindi la chiave di volta, dal punto di vista normativo, della riforma digitale promossa dalla politica dell'innovazione tecnologica. Tale politica è indirizzata a tutti i settori economici e sociali, ad iniziare dalla pubblica amministrazione, ed è volta a sostenere una nuova generazione di diritti che si riassumono nel diritto all'uso delle tecnologie (art. 3), il diritto all'accesso e all'invio di documenti digitali (art. 4), il diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5), il diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6), ilPage 62 diritto alla qualità dei servizi e al monitoraggio sugli stessi (art. 7), il diritto alla partecipazione (art. 8), il diritto a poter reperire on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (art. 58).

Tra le finalità del Codice quelle di supportare il processo avviato di federalismo consentendo ai soggetti pubblici di dialogare, scambiare dati e documenti attraverso standard condivisi e canali sicuri (art. 12); di favorire la cooperazione e l'interoperabilità (art. 10 e art. 64); di dare impulso alla riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 13); di attuare il "fascicolo digitale" per accelerare tempi e procedure interne (art. 37).

I princìpi contenuti nel Codice risultano familiari a quanti si occupano di e-government o amministrazione digitale. In effetti vi si ritrova buona parte della materia oggetto di una serie di importanti provvedimenti normativi prodotti nell'ultimo quindicennio.

Anni e anni di sforzi per favorire il mutamento della pubblica amministrazione a seguito dell'avvento delle nuove tecnologie informatiche e dello sviluppo di una coscienza collettiva volta a cogliere le opportunità dell'uso di Internet.

Il processo cui abbiamo assistito in questi anni è stato complesso e qualche volta contraddittorio, infatti il nuovo "diritto di accesso ai dati e alle informazioni" ha fatto emergere immediatamente il conflitto con il "diritto alla privacy". La grande disponibilità di dati, la possibilità di inviarli e incrociarli per dare efficienza alla pubblica amministrazione e non solo, ha posto al legislatore il problema del limite alla libertà di dare e ricevere informazioni. Dove tracciare la linea di confine? A seguito di questa esigenza si è evoluta in modo esponenziale la ricerca nell'ambito delle tecnologie della sicurezza e la conseguente immissione sul mercato di sistemi di protezione dati per garantire il diritto alla riservatezza percepito come inalienabile dai cittadini e dalle imprese.

D'altra parte lo scenario di riferimento in cui si colloca il Codice è mutevole per sua stessa natura, legato com'è allo sviluppo tecnologico e alle nuove esigenze emergenti in materia di proprietà dei dati e di orientamento dei flussi degli stessi. Sappiamo quali e quanti siano i problemi che stanno alla base delle difficoltà a creare un vero sistema pubblico di connettività, condizione necessaria per l'esercizio del diritto di accesso. Si rilevano a questo proposito remore di tipo culturale, dovute al fatto che la logica della condivisione purtroppo è ancora patrimonio diPage 63 ben pochi tra i dirigenti pubblici, ma anche reali problemi di sicurezza e di proprietà dei sistemi di connettività. Ci si riferisce qui alle tematiche relative all'acquisto delle infrastnitture e al ruolo dei soggetti privati o delle partecipate pubbliche, protagoniste importanti di questo processo. Sono tutti problemi ancora aperti nel mondo dell'amministrazione digitale, affrontati con modalità diverse dalle varie amministrazioni regionali e locali, questioni che hanno forte rilevanza economica e che necessiterebbero di indirizzi che ancora non sembra siano stati elaborati in modo armonico, tanto meno nel Codice in commento.

A testimonianza di ciò il tema ancora aperto, e certamente di difficile soluzione, del coordinamento informatico tra lo Stato e le Regioni, alla luce anche della recente riforma del Titolo V della Costituzione, che neanche il Codice risolve, anzi, forse complica, in quanto sembra non allinearsi alle posizioni recentemente assunte dalla giurisprudenza costituzionale. All'art. 12 infatti si attribuisce allo Stato il compito di dettare solo le norme per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici, al fine di garantire l'efficiente circolazione dei dati. Nello stesso tempo però allo Stato verrebbe affidato il compito di favorire accordi con le Regioni...

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