DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2014 - Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. (14A05500)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, che prevede, a decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, la facolta' del contribuente di scegliere di destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nel registro di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 12, comma 2, dello stesso decreto-legge, secondo il quale le destinazioni della citata quota sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate;

Visto il medesimo art. 12, comma 2, dello stesso decreto-legge, ai sensi del quale il contribuente puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille;

Visto l'art. 12, comma 2-bis, dello stesso decreto-legge, il quale prevede che le risorse corrispondenti alle opzioni espresse dai contribuenti sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno e che, entro il successivo 31 dicembre, sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto;

Visto l'art. 12, comma 3, dello stesso decreto-legge, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le modalita' di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei...

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